Cassazione Penale, Sentenza n. 30904/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41‑bis Ord. pen., ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il suo reclamo contro il divieto di poter cucinare all'interno della camera di pernottamento senza limitazioni orarie. Denunciava violazione di legge e insufficiente motivazione, sostenendo una discriminazione vessatoria rispetto ai detenuti comuni e l'elusione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018 (che ha dichiarato l'illegittimità di una norma che proibiva assolutamente la cottura per i detenuti 41‑bis) e ha confermato il principio per cui l'Amministrazione penitenziaria può disciplinare l'esercizio del diritto di cottura tramite fasce orarie, purché tale regolamentazione non sia priva di giustificazioni concrete o non abbia la finalità di aumentare l'afflittività del regime. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva motivato adeguatamente la differenziazione (esigenze di sicurezza e logistiche: detenuti 41‑bis in camere individuali vs detenuti comuni in ambienti promiscui; prevenzione di fumi e odori che pregiudicherebbero la salubrità degli spazi comuni), per cui la limitazione oraria è stata ritenuta legittima e non discriminatoria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc.
Norme richiamate
art. 41‑bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Disciplina il regime detentivo differenziato; oggetto del contendere è la possibilità per i detenuti 41‑bis di cucinare in cella e le eventuali limitazioni organizzative imposte dall'Amministrazione penitenziaria.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2018
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2‑quater, lett. f), nella parte in cui impone all'Amministrazione penitenziaria l'assoluta impossibilità per i detenuti 41‑bis di cuocere cibi
Ha escluso un divieto assoluto di cottura per i detenuti 41‑bis: resta quindi riconosciuta la possibilità di cucinare, sebbene l'esercizio possa essere regolamentato per esigenze di sicurezza e organizzazione.
D.P.R. n. 230 del 2000, art. 13, comma 4
Richiamato come parametro per il contemperamento tra riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e le esigenze organizzative degli istituti; autorizza il riscaldamento e la preparazione di cibi di rapida e semplice preparazione in cella.
Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019 (Attanasio)
Posizione iniziale secondo cui la scelta dell'Amministrazione di fissare fasce orarie per la cottura era mera regolamentazione non sindacabile davanti alla magistratura di sorveglianza.
Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020 (Gallo)
Rovesciamento parziale dell'indirizzo precedente: apre uno spazio di sindacabilità giurisdizionale sui provvedimenti che regolano l'esercizio del diritto di cottura.
Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022 (Crea)
l'ordinanza impugnata non aveva fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie ... avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti ... e le ulteriori esigenze di organizzazione interna
Conferma che le fasce orarie sono ammissibili ma la loro legittimità va verificata: sono illegittime se non motivate e se perseguono l'unico scopo di rendere più afflittiva la detenzione.
Sez. 1, n. 38401 del 06/05/2022 (Bolognino) e altre pronunce successive
Consolidamento dell'orientamento secondo cui la legittimità delle limitazioni orarie va valutata alla luce delle esigenze di sicurezza e della comparazione con il trattamento riservato ai detenuti comuni.
art. 616 cod. proc.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale, ai detenuti 41‑bis non può essere imposto un divieto assoluto di cottura: il diritto di cottura esiste ma il suo esercizio può essere regolato dall'Amministrazione penitenziaria.
- Le fasce orarie per la cottura sono ammissibili se perseguono concrete esigenze di sicurezza e organizzazione e non hanno la finalità, né l'effetto, di aumentare la soglia di afflittività del regime 41‑bis rispetto ai detenuti comuni.
- La legittimità della regolamentazione oraria è sindacabile in sede giurisdizionale: il giudice verifica se l'Amministrazione abbia fornito ragioni specifiche e apprezzabili che giustifichino la differenziazione.
- Il confronto con il trattamento dei detenuti comuni è un parametro chiave: una disparità è lecita solo se giustificata da concrete esigenze logistiche o di sicurezza (es. camere individuali vs spazi promiscui, prevenzione di fumi/odori, rischi di utilizzo improprio di attrezzature).
- In assenza di adeguate motivazioni la limitazione può essere annullata e il provvedimento ritenuto discriminatorio; ricorsi infondati possono comportare condanna alle spese.
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