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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02953/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza non rispettava il requisito di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. L'ordinanza ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. In appello era stata dichiarata la non doversi procedere per alcuni episodi di furto, commessi in danno di più persone offese, per difetto di querela, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; per gli altri episodi la responsabilità per una pluralità di furti era stata confermata. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura e non consentiva di individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per sostenere la mancata verifica di eventuali cause di non punibilità; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è ritenuto generico.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La censura in cassazione deve essere specifica e determinata; la mancanza di indicazione degli elementi posti a base del motivo comporta inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere accompagnata da una censura specifica, con indicazione puntuale degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a sostegno.
  • Un motivo di ricorso meramente assertivo o generico, che non consenta alla Corte di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta, non è sufficiente lamentare in modo indeterminato l'omessa verifica di cause di non punibilità senza spiegare in concreto perché tale verifica sarebbe stata doverosa.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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