Cassazione Penale, Sentenza n. 21481/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della propria condanna per concorso in furto in abitazione aggravato, denunciando: 1) violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione della sentenza d'appello, in particolare per non aver spiegato quali elementi probatori aggiuntivi giustificassero la condanna rispetto alle assoluzioni di altri coimputati (contestando l'affidabilità dell'individuazione fotografica e la valutazione della corrispondenza del veicolo); 2) vizio nella dosimetria della pena e carenza di motivazione sulla configurabilità/ esclusione delle aggravanti ("più persone riunite", mezzo fraudolento, minorata difesa) e sull'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità, nonché mancata valutazione dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati costituissero in larga parte una riconsiderazione dei fatti e della valutazione delle prove, sindacato vietato in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, che non sussisteva. Ha condiviso la ricostruzione del merito che aveva indicato riconoscimento fotografico della vittima, coerenza di descrizioni di altri testimoni e riscontri investigativi. Ha inoltre confermato la possibilità di ritenere sussistenti le aggravanti dell'approfittamento dell'età avanzata e del mezzo fraudolento, e ha spiegato che l'esclusione dell'aggravante "più persone riunite" era stata operata in sede di commisurazione della pena. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma applicata per imporre al ricorrente inammissibile il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza Cassazione - Sez. Unite, n. 40275 del 15/7/2021 (Cardellini)
Sez. Unite n. 40275 del 15/7/2021
Richiamata per il principio secondo cui la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria può integrare l'aggravante della minorata difesa quando risulti che la difesa è rimasta concretamente ostacolata
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 5, n. 32847 del 3/4/2019 (Lazzari)
Sez. 5 n. 32847 del 3/4/2019
Richiamata per il principio che l'aggravante del "mezzo fraudolento" nel furto è configurabile per azioni insidiose o astuzie idonee a sorprendere o eludere la difesa della vittima (es. finti venditori "porta a porta")
Giurisprudenza Cassazione - principi sul sindacato di legittimità
Riaffermato il divieto per la Corte di Cassazione di riesaminare nel merito la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, salvo manifesta illogicità della motivazione; sono citate varie pronunce (es. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020) a supporto
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la ritrattazione dei risultati di fatto e della valutazione probatoria operata dai giudici di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili salvo che emergano palesi contraddizioni o manifesta illogicità nella motivazione
- Un riconoscimento fotografico e la coerenza di più elementi indiziari (descrizioni di testimoni, riscontri investigativi) possono costituire elemento probatorio idoneo a sostenere una condanna, purché la motivazione di merito ne dia conto in modo logico
- Le aggravanti dell'approfittamento dell'età avanzata e del mezzo fraudolento sono configurabili anche senza ulteriori circostanze di tempo/luogo se risulta che la vittima anziana è stata concretamente ostacolata nella difesa e se è stato usato un stratagemma insidioso
- L'asserita esclusione di un'aggravante ai fini della commisurazione della pena può essere comunque coerente con il complesso giudizio di gravità del fatto; per contestarla in Cassazione occorre un motivo specifico e non generico
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi del codice di procedura penale
- I motivi di cassazione che non attaccano specificamente punti determinanti della decisione del merito (sono generici) sono dichiarati inammissibili
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