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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17239/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cudini, liquidatore della Gima Italia s.r.l. dichiarata fallita, era stato condannato per bancarotta semplice documentale per non aver tenuto regolari scritture contabili. Con ricorso in Cassazione, tramite difensore d'ufficio, ha articolato tre motivi: (1) carenza di motivazione della Corte di appello rispetto ai "motivi aggiunti" di appello secondo i quali il processo si era svolto nonostante l'imputato fosse divenuto irreperibile al domicilio dichiarato, non avesse mai avuto conoscenza personale degli atti e fosse stata violata la distanza minima temporale per la comparizione; (2) omissione dell'esame di un fatto nuovo e decisivo (errore sulla data di nascita: 1950 invece di 1948) che avrebbe ostacolato la sua rintracciabilità; (3) insufficienza probatoria sulla sua responsabilità penale, posto che aveva assunto la gestione dopo il divorzio dalla moglie in una fase conflittuale e aveva intrapreso iniziative per il recupero di crediti e il risanamento del debito societario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso tempestivo e ha accolto il primo motivo: la Corte di appello non aveva dato risposta ai motivi aggiunti di appello (emersi comunque dagli atti del pubblico ministero) concernenti la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato e le notifiche ineseguite/irregolari. La Cassazione ha applicato le norme transitorie del d.lgs. n.150/2022 rilevando che l'assenza dell'imputato era stata dichiarata in primo grado anteriormente all'entrata in vigore del decreto e, nelle regole previgenti, la celebrazione del processo in assenza senza i presupposti di cui all'art. 420-bis determina nullità rilevabile d'ufficio. Poiché la Corte di appello non aveva affrontato tale eccezione, la sentenza di appello e la sentenza di primo grado sono state annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il prosieguo (art. 623, comma 1, lett. b). Gli altri motivi non sono stati accolti sul piano deciso, perché la doglianza procedurale ha reso necessaria l'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    Utilizzata per giustificare la notifica al difensore d'ufficio quando la notifica al domicilio dichiarato risulta impossibile per irreperibilità

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Rilevante rispetto agli avvisi di garanzia/atti cautelari che sono stati tentati senza esito a causa dell'irreperibilità

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Indici richiesti per ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo; la Corte ricorda che la mera dichiarazione di domicilio non basta a provare la conoscenza effettiva

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla forma dell'impugnazione dopo d.lgs. n.150/2022; richiedono, per l'imputato giudicato in assenza, il mandato specifico e la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Prevvede la proroga di 15 giorni del termine per proporre impugnazione da parte del difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte ha stabilito che si applica se l'assenza è stata dichiarata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 in base alle regole transitorie

  • art. 89 d.lgs. n. 150/2022

    "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater , e 585, comma 1-bis , del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto"

    Regola la applicabilità transitoria delle nuove norme in materia di giudizio in assenza: quando la dichiarazione di assenza è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs., si applicano le disposizioni previgenti

  • art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla sanatoria della nullità legata alla celebrazione del processo in assenza se l'eccezione non è stata sollevata con l'atto di impugnazione; la Corte precisa che nel regime previgente la nullità relativa all'assenza era rilevabile d'ufficio

  • art. 623, comma 1, lett. b cod. proc. pen.

    Base normativa per la trasmissione degli atti al tribunale a seguito dell'annullamento senza rinvio per il proseguimento delle indagini o del procedimento

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato assente in primo grado prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022), si applicano le regole previgenti in materia di assenza; la nullità per difetto dei presupposti dell'assenza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato del processo
  • La semplice dichiarazione o elezione di domicilio non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato: il giudice deve acquisire elementi che dimostrino la concreta conoscenza o, in mancanza, disporre rinvio e notificare personalmente l'avviso di rinvio
  • La notifica effettuata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen. può non ritenersi idonea se non emerge un rapporto effettivo tra imputato e difensore; in tali casi la mancata conoscenza del processo può comportare la nullità del procedimento
  • Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 l'impugnazione proposta dall'imputato giudicato in assenza deve rispettare requisiti formali (mandato specifico, dichiarazione/elezione di domicilio) a pena di inammissibilità; attenzione alla data di pronuncia della sentenza per verificare la disciplina applicabile
  • Quando il giudizio d'appello è trattato in forma cartolare senza partecipazione, occorre valutare se l'imputato sia stato comunque "giudicato in assenza" ai fini delle maggiorazioni di termini e dei requisiti di impugnazione; la giurisprudenza può avere orientamenti differenti, per cui è fondamentale documentare tempestivamente le eccezioni di nullità
  • Le eccezioni rilevanti sulla regolarità delle notifiche e sulla conoscenza del processo possono essere sollevate anche con motivi aggiunti in appello o in cassazione e, se fondate, possono portare all'annullamento senza rinvio delle sentenze quando ricorra nullità rilevabile d'ufficio

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