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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18706/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna per ricettazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione di un'autovettura provento di furto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 648 c.p., sostenendo in sostanza una lettura alternativa dei fatti. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che i motivi riproducevano doglianze già devolute in appello e già specificamente respinte, oltre a essere, per il primo motivo, meramente rivalutativi del merito e, per gli altri due, manifestamente infondati alla luce di una motivazione ritenuta adeguata in ordine al valore commerciale dei veicoli e all'assenza di elementi favorevoli per la concessione delle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ha ritenuto che il dolo del reato fosse stato logicamente desunto dalla mancata ricostruzione alternativa dei fatti da parte dell'imputato e dalla disponibilità dell'autovettura provento di furto e del capannone in cui essa era ricoverata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché il giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rapportato ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., risultava incompatibile con il notevole valore commerciale delle autovetture.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate per mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini della diminuzione della pena.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È richiamato come parametro per la valutazione della particolare tenuità dell'offesa; non occorre la disamina di tutti gli elementi, ma l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riproporre le stesse censure già formulate in appello e già esaminate con motivazione logica e non viziata.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa deve essere compiuto alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma il giudice può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti decisivi, senza analizzare analiticamente tutti i parametri possibili.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivamente apprezzabili in favore dell'imputato.
  • La manifesta infondatezza di censure su dolo, particolare tenuità del fatto e attenuanti generiche sussiste quando la motivazione di merito sia coerente, specifica e ancorata a elementi fattuali significativi.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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