Cassazione Penale, Ordinanza n. 13913/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di truffa, sostenendo che la decisione di merito avesse erroneamente valorizzato il compendio probatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, incentrato su una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata, sulle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., era sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo non conteneva una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e mirava a una nuova valutazione delle prove, mentre il secondo motivo non superava la motivazione della corte territoriale sul diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per individuare il reato di truffa oggetto della censura; la Corte rileva che le doglianze miravano a una rivalutazione del compendio probatorio già apprezzato dai giudici di merito.
La Corte conferma che il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se le censure non indicano specifici travisamenti o manifeste illogicità della motivazione di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre questioni già affrontate e disattese dai giudici di merito senza una critica analitica delle ragioni della decisione impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. resiste al sindacato di legittimità quando la sentenza impugnata dia conto in modo sufficiente e non illogico delle ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità.
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