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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27960/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione a fini di spaccio di oltre due etti lordi di cocaina e per detenzione di due pistole (una clandestina) e munizioni. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi di motivazione riguardo all'attualità del pericolo di reiterazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe valutato: il tempo trascorso dai fatti, il carattere non "universale" delle chiavi rinvenute e dunque la contestata modalità di accesso al vano contenente armi e droga, la disponibilità di fonti lecite di reddito, e la possibilità di esecuzione della misura agli arresti domiciliari presso la sorella, in luogo distante e con controllo elettronico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi, in quanto si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte dal Tribunale del riesame senza affrontare criticamente la motivazione di quest'ultimo. La Corte ha osservato che alcuni rilievi (es. carattere delle chiavi) possono rilevare solo sulla gravità indiziaria e non sulle esigenze cautelari; molte circostanze addotte sono rimaste mere asserzioni difensive non documentate; il ricorrente non ha specificato il cosiddetto "tempo silente". Il Tribunale del riesame aveva inoltre valorizzato la pessima personalità e il consistente curriculum criminale del ricorrente, ritenendolo inaffidabile e incompatibile con misure meno afflittive. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per sanzionare la genericità e l'assenza di pregio delle ragioni del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento; la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata a supporto del principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è dovuta salvo assenza di colpa del proponente; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza.

Massime di principio

  • Un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre argomentazioni già svolte e motivate dal giudice di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione resa.
  • Gli elementi nuovi o attenuanti vanno specificati e documentati: semplici affermazioni difensive (es. disponibilità di redditi leciti, diversa collocazione domiciliare) senza prova o specificazione non convincono la Corte.
  • Questioni tecniche relative alla prova (es. il carattere "universale" delle chiavi) possono influire sulla gravità indiziaria ma non automaticamente sulle esigenze cautelari; va distinto l'effetto probatorio dall'idoneità a scongiurare il pericolo di reiterazione.
  • Il "tempo silente" tra il fatto e l'applicazione della misura deve essere quantificato e argomentato per incidere sull'attualità del pericolo di recidiva.
  • La personalità e il curriculum criminale del prevenuto pesano significativamente nella valutazione dell'affidabilità e nell'idoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari); occorre contestare espressamente e con argomenti quel giudizio motivato per ottenere diversa valutazione.
  • Chi propone ricorso deve evitare motivi generici: l'assenza di pregio può comportare l'obbligo di pagare le spese e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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