Cassazione Penale, Ordinanza n. 40658/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato il suo proscioglimento dal reato di furto di energia elettrica per difetto di querela, cioè per mancanza di una condizione di procedibilità. Con il ricorso deduceva due motivi: chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. e, in subordine o comunque, per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non fossero deducibili rispetto alla natura della decisione impugnata, perché una decisione fondata sull'assenza di una condizione di procedibilità preclude l'esame del merito e quindi anche la verifica di un'eventuale estinzione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, poiché la sentenza impugnata era basata sulla mancanza della querela quale condizione di procedibilità, non era possibile esaminare nel merito la questione dell'eventuale estinzione del reato, né per l'istituto di cui all'art. 162-ter cod. pen. né per prescrizione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie non è esaminabile in cassazione quando la decisione impugnata sia fondata sull'assenza di una condizione di procedibilità e quindi precluda l'esame del merito.
querela
La mancanza della querela come condizione di procedibilità impedisce qualunque scrutinio nel merito della regiudicanda.
prescrizione del reato
L'eventuale maturazione della prescrizione non può essere rilevata quando il giudizio è definito per difetto di condizione di procedibilità e non è scrutinabile il merito.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è fondata sull'assenza di una condizione di procedibilità, il ricorso per cassazione non può sollecitare un esame nel merito finalizzato a far dichiarare l'estinzione del reato.
- La mancata proposizione della querela, ove richiesta, costituisce un ostacolo processuale che impedisce la valutazione di cause estintive sostanziali nel giudizio di legittimità.
- Le doglianze relative all'applicazione dell'art. 162-ter c.p. o alla prescrizione sono non deducibili se presuppongono un vaglio di merito precluso dalla definizione del processo per difetto di procedibilità.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte può disporre la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40533/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40534/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40535/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40536/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40537/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40538/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →