Cassazione Penale, Ordinanza n. 16791/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità per il reato contestato si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, e che fossero comunque ripetitive di doglianze già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Le doglianze censuravano l'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che esse mirano in realtà a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie o una lettura alternativa del compendio istruttorio, attività estranee al sindacato di legittimità. Inoltre i motivi risultano meramente riproduttivi di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti ritenuti corretti sotto il profilo giuridico.
Norme richiamate
È il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile; la sentenza non affronta l'elemento costitutivo della fattispecie, ma presuppone la conferma della condanna in fatto e in diritto.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta le conseguenti pronunce sulle spese e sulle sanzioni processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle fonti di prova o una diversa lettura del compendio istruttorio, poiché tale attività appartiene al merito.
- Il ricorso è inammissibile quando ripropone, senza effettive critiche di legittimità, motivi già esaminati e disattesi dal giudice di appello con argomentazioni giuridicamente corrette.
- La deduzione di vizi sulla responsabilità penale deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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