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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3833/2021 del 15/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di "ferma prolungata" (21/9/1987-10/8/1990) e, in particolare, l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ("abbreviazioni temporali" ex art. 20 R.D. 23.10.1919 n.1971) commisurati agli anni di servizio militare prestato come sottufficiale. In cassazione contestava che, alla data della sua immissione in ruolo (2001), la progressione economica reintrodotta dai contratti collettivi rendesse applicabile l'art. 20 invocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 20 R.D. 1971, che prevedeva "abbreviazioni" degli scatti per il servizio militare, è stato di fatto superato per incompatibilità dalla nuova disciplina della progressione retributiva introdotta dai d.P.R. nn. 266/1987, 494/1987 e dal d.P.R. n. 44/1990, che hanno sostituito il sistema per classi e scatti con la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.). Ha inoltre precisato che l'abrogazione per incompatibilità espunge la norma dall'ordinamento e non può essere fatta rivivere da successive contrattazioni collettive, né la contrattazione del 1994-2001 poteva riattivare l'istituto delle abbreviazioni in virtù dell'art. 69 d.lgs. 165/2001. Ha quindi respinto il gravame e dichiarato nulla la necessità di rinnovare la notifica alla diversa Avvocatura, non essendo il ricorso fondato. Non sono state decise spese di giudizio; è stato dato atto delle condizioni per il possibile raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • R.D. 23.10.1919 n.1971, art. 20

    «per gli impiegati ... sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio ... quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato»

    Era la norma che prevedeva le "abbreviazioni" degli scatti per il personale proveniente da ruoli militari; la Corte ha ritenuto che detto meccanismo fosse incompatibile e superato dal nuovo sistema di progressione retributiva

  • D.P.R. n. 266/1987

    Parte della nuova disciplina della progressione retributiva che ha contribuito a superare il sistema degli scatti biennali nel quale operavano le abbreviazioni

  • D.P.R. n. 494/1987, art. 13

    l'art. 13 ha previsto un regime transitorio stabilendo che le abbreviazioni avrebbero continuato ad avere effetti solo sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina contrattuale

    Ha sancito il carattere transitorio delle abbreviazioni in vista dell'adozione di nuova disciplina contrattuale, contribuendo alla esclusione definitiva della loro operatività

  • D.P.R. n. 44/1990, art. 9

    Ha introdotto un incremento generalizzato della retribuzione individuale di anzianità per sole qualifiche funzionali, consolidando la sostituzione del sistema degli scatti e dunque l'eliminazione delle abbreviazioni

  • D.lgs. n. 165/2001, art. 69

    «le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 ... Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi ... Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione ... dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001."

    Stabilisce la prevalenza della contrattazione collettiva sul regime previgente; la Corte lo ha applicato per affermare che la contrattazione collettiva ha reso inapplicabile il meccanismo delle abbreviazioni

  • CCNL comparto scuola 4.8.1995, art. 63

    Richiamato per mostrare che la contrattazione scolastica ha incorporato la R.I.A. nello stipendio tabellare, confermando il superamento del sistema degli scatti

  • D.L. n. 200/2008, art. 2

    l'art. 2 prevede che "sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegato 1..."

    Il decreto ha avuto valore meramente accertativo rispetto all'abrogazione già operata per incompatibilità; non ha creato una nuova causa di applicazione dell'art. 20

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite Cass. n. 26642/2009 e Cass. n. 12850/2012

    Precedenti di legittimità che hanno affermato l'inedificabilità delle abbreviazioni in presenza della R.I.A. e la conseguente incompatibilità della norma del 1919

Massime di principio

  • Se una norma premiale (es. "abbreviazioni" degli scatti) era legata a un sistema di progressione per classi e scatti e tale sistema è stato sostituito dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), la norma premiale non è più applicabile per incompatibilità anche se non espressamente abrogata
  • L'abrogazione per incompatibilità espunge la norma dall'ordinamento: successive modifiche contrattuali o reintroduzioni di forme di progressione stipendiale non fanno rivivere automaticamente la norma abrogata senza chiara volontà normativa
  • La contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 165/2001, può escludere l'applicabilità di disposizioni previgenti in materia di rapporti di lavoro pubblico; pertanto, la disciplina retributiva stabilita dai CCNL prevale sugli istituti antecedenti quando prevista
  • In caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato, il giudice può ritenere superfluo ripetere formalità procedurali (es. rinnovazione di una notifica nulla) se ciò non apporterebbe benefici alla partecipazione delle parti o alla garanzia del contraddittorio
  • La valutazione della spettanza di trattamenti economici derivanti da servizi militari va effettuata alla luce della disciplina di sistema vigente al momento dell'immissione in ruolo e della storia normativa: bisogna verificare se l'istituto invocato fosse ancora operante o fosse ormai superato da nuova disciplina normativa o contrattuale

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