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Ordinanza

Ordinanza n. 719/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 353 del 2025.

Giustizia amministrativa202601017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare relativa al mancato collaudo delle opere da parte del Comune

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società di gestione immobiliare ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva rigettato la domanda cautelare proposta in primo grado. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda il mancato collaudo di opere da parte del Comune e i pregiudizi patrimoniali che l’appellante assumeva derivarne. Non sono ulteriormente specificati nel testo i singoli motivi di illegittimità o le censure articolate contro l’ordinanza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a. e all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha respinto l’appello cautelare. Ha escluso la sussistenza del periculum in mora, ritenendo che i pregiudizi dedotti dall’appellante fossero comunque di natura meramente patrimoniale, anche con riguardo al mancato collaudo delle opere da parte del Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle motivazioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l'art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato ha esaminato l’impugnazione con il sommario accertamento proprio della fase cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare, la concessione della tutela interinale richiede la sussistenza del periculum in mora, da valutare sulla base del pregiudizio concretamente allegato e della sua attualità e gravità.
  • Il pregiudizio meramente patrimoniale derivante dal mancato esercizio o dalla mancata definizione di un’attività amministrativa, quale il collaudo di opere, non integra di per sé il periculum in mora necessario per ottenere la tutela cautelare, quando non siano evidenziati ulteriori pregiudizi irreparabili.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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