Ordinanza n. 891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva sospeso gli atti concernenti l’avvio del procedimento di dispensa del magistrato
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR aveva accolto la domanda cautelare del magistrato e sospeso gli atti relativi all’avvio del procedimento di dispensa. Il TAR aveva ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile nell’intendimento dell’Amministrazione di sottoporre la ricorrente a visita medica collegiale, già concretamente tradottosi sul piano medico. L’appello ha contestato, in sostanza, la sussistenza dei presupposti cautelari e la lesività immediata della mera apertura della procedura e dell’attività istruttoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR, respingendo l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto che, impregiudicati i profili di rito e di merito, la mera determinazione consiliare di avvio del procedimento di dispensa non fosse prima facie censurabile né di per sé lesiva, in assenza di una decisione conclusiva del CSM sull’infermità o sulla sopravvenuta inettitudine del magistrato. Anche la sottoposizione a visita medico-collegiale, con assistenza di un sanitario di fiducia, non è stata ritenuta sufficiente a integrare un pregiudizio grave e irreparabile. L’apertura della procedura e lo svolgimento dell’istruttoria non sono stati considerati, di per sé, lesivi della riservatezza e della dignità personale e professionale; la prosecuzione del procedimento è stata ritenuta idonea a contemperare l’interesse pubblico al corretto esercizio della funzione giudiziaria con l’interesse del magistrato a dimostrare tempestivamente la propria idoneità. Le censure relative all’esercizio del potere discrezionale potranno essere esaminate nel giudizio contro l’eventuale provvedimento finale di dispensa. È rimasta ferma l’udienza pubblica di merito già fissata dinanzi al TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla disciplina europea, la base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi alla salute e della conseguente oscurazione dei dati identificativi.
Massime di principio
- La mera apertura di un procedimento amministrativo volto alla dispensa di un magistrato, in assenza di una determinazione conclusiva sull’infermità o sulla sopravvenuta inettitudine, non è di per sé immediatamente lesiva né integra automaticamente il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
- Lo svolgimento dell’attività istruttoria, inclusa la sottoposizione a visita medico-collegiale con l’assistenza di un sanitario di fiducia, non determina di per sé un pregiudizio grave e irreparabile quando il procedimento sia ancora finalizzato all’accertamento dei presupposti della decisione finale.
- Le doglianze relative all’illegittimo esercizio del potere discrezionale possono essere esaminate nel giudizio avente ad oggetto il provvedimento conclusivo, qualora questo sia effettivamente adottato e risulti lesivo.
- Nella fase cautelare il bilanciamento degli interessi può condurre a consentire la prosecuzione del procedimento quando essa contemperi adeguatamente la tutela della dignità e della riservatezza dell’interessato con l’interesse pubblico al corretto esercizio della funzione amministrativa o giurisdizionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 540/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 31/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 117/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 118/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 114/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 115/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →