Cassazione Penale, Sentenza n. 19451/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza che ordinava la consegna di Rodante agli Stati Uniti per il reato di "conspiracy" finalizzata al riciclaggio (18 U.S.C. §1956). Venivano dedotti tre motivi: 1) nullità del giudizio per omessa emissione e notifica del decreto di citazione ai sensi dell'art. 704 comma 1 c.p.p., essendo stato dato solo un avviso orale dopo l'interrogatorio davanti al consigliere delegato; 2) controversia per estradizione su fatti per i quali autorità giudiziaria ungherese aveva già respinto una identica richiesta degli USA; 3) mancata valutazione dell'identità degli atti rispetto a un procedimento italiano per riciclaggio (con condanna irrevocabile) e possibile rischio di bis in idem rispetto alla contestata associazione per delinquere.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (pregiudiziale) per violazione dell'art. 704 comma 1 c.p.p.: l'udienza di decisione non era stata introdotta con il decreto di citazione previsto e notificato nei termini (decreto che deve essere adottato dal Presidente), ma con un mero avviso orale del consigliere delegato, atto che non supplisce all'omessa notifica. La nullità è stata qualificata assoluta e insanabile; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono rinviati ad altra sezione della Corte di appello di Firenze perché emetta il decreto previsto dall'art. 704 comma 1 c.p.p. e proceda al nuovo giudizio sulla richiesta di estradizione. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 704 comma 1 cod. proc. pen.
art. 704 comma 1 cod. proc. pen.
Disposizione considerata inderogabile: il presidente deve fissare l'udienza per la decisione con decreto comunicato e notificato all'estradando e alle parti almeno dieci giorni prima; l'omessa adozione/notifica determina nullità a pena di nullità degli atti successivi.
art. 703 comma 5 cod. proc. pen.
art. 703 comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei termini procedurali: la fissazione dell'udienza di decisione deve intervenire dopo i termini di cui all'art. 703; la mancata osservanza delle modalità di notifica previste comporta nullità.
art. 716 e ss. cod. proc. pen.
artt. 716 ss. cod. proc. pen.
Indicano le attività di competenza del consigliere delegato (fasi istruttorie e cautelari); la sentenza sottolinea che il consigliere delegato non è legittimato ad adottare il decreto introduttivo previsto dall'art. 704, essendo competenza del Presidente.
Norma che regola la fase cautelare; la Corte rileva che l'avviso verbale dato in quella fase non può sostituire il formale decreto di citazione per la fase decisionale, essendo fasi autonome.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria connessi all'annullamento e alla trasmissione degli atti.
18 U.S.C. §1956 (US Code)
Titolo 18 dello US Code - sezione 1956
Normativa sostanziale straniera che punisce il riciclaggio di denaro; indicata come riferimento alla fattispecie per la quale gli Stati Uniti chiedevano l'estradizione.
Massime di principio
- La mancata emissione e notifica del decreto di citazione prescritto dall'art. 704 comma 1 c.p.p. costituisce nullità assoluta e insanabile che invalida gli atti successivi e impone l'annullamento della decisione di estradizione.
- Un avviso orale dato in sede di udienza cautelare (art. 717) o la conoscenza 'aliunde' della data dell'udienza non sanano l'omessa notifica formale richiesta dalla legge: la forma della comunicazione è requisito essenziale del diritto di difesa.
- Il consigliere delegato, nelle materie di estradizione, è limitato alle attività previste dagli artt. 716 e ss. c.p.p.; non può sostituirsi al Presidente nell'adozione del decreto introduttivo previsto dall'art. 704.
- Quando una questione processuale fondamentale (es. nullità di notifica) è fondata, le altre questioni sostanziali (es. rischio di bis in idem o decisioni di altra autorità) possono essere dichiarate assorbite e riesaminate solo in un nuovo giudizio regolare.
- In casi di possibile coincidenza tra reati contestati all'estero e procedimenti interni (rischio di bis in idem), il giudice di estradizione deve esaminare l'identità degli atti e, se necessario, disporre integrazioni istruttorie per verificare se gli elementi di fatto e di diritto siano sovrapponibili.
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