Cassazione Civile, Ordinanza n. 39991/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore di una società, vittoriosa nel precedente giudizio di legittimità contro l'Agenzia delle Entrate, ha chiesto la correzione dell'ordinanza di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'Ufficio e condannato quest'ultimo alle spese, ma senza inserire nel dispositivo la distrazione delle spese in favore del difensore, richiesta espressamente nel controricorso ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il ricorrente ha dedotto che l'omissione integrasse un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., non essendo la domanda di distrazione una domanda autonoma e risultando ammissibile il rimedio anche avverso le pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale, rilevando che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non va fatta valere con ordinari mezzi di impugnazione ma con il procedimento di correzione degli errori materiali. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente, inserendo la formula "da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Muscarà" dopo le parole "accessori di legge", e ha precisato che la correzione deve essere annotata sull'originale dell'ordinanza. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento.
Norme richiamate
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016
norma processuale che disciplina il contraddittorio camerale non partecipato nel quale la Corte ha trattato la richiesta di correzione
art. 1-bis del d.l. n. 168/2016
richiamato quale fonte della sostituzione dell'art. 380-bis c.p.c.
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016
legge di conversione del d.l. n. 168/2016
consente la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di aver anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi; il richiamo dell'articolo è utilizzato per collegare l'istanza di distrazione al procedimento di correzione
indicato, insieme all'art. 288 c.p.c., come base del procedimento di correzione degli errori materiali
indicato, insieme all'art. 287 c.p.c., come base del procedimento di correzione degli errori materiali
ritenuto applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione per la correzione degli errori materiali
la richiesta di distrazione non è qualificata come domanda autonoma, ma come istanza accessoria emendabile con correzione materiale in caso di omissione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., e non un vizio da far valere mediante ordinari mezzi di impugnazione.
- La domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non ha autonoma consistenza di domanda giudiziale, sicché la sua omissione nel dispositivo può essere rettificata con una correzione del provvedimento.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La soluzione della correzione materiale risponde anche all'esigenza di celerità processuale e di rapida formazione del titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
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