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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30740/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione di crediti presso terzi promossa dalla società creditrice contro la società debitrice, quest'ultima ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione ex art. 623 c.p.c. e assegnato il termine per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., instaurato dalla creditrice opposta. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione; in appello la decisione era stata riformata, affermandosi la legittimità dell'esecuzione sino alla sospensione disposta dalla Corte d'appello. In cassazione la società debitrice ha proposto cinque motivi; il secondo deduceva violazione degli artt. 102 e 543 e ss. c.p.c., sostenendo che nel giudizio di merito dell'opposizione non era stato integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, i cui crediti erano oggetto dell'espropriazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; nel caso concreto il giudizio si era svolto senza la partecipazione di uno o più terzi pignorati che avevano un interesse diretto alla decisione. Tale omissione ha determinato la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Verona, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione, introdotta dalla parte esecutata per contestare il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata

  • art. 616 c.p.c.

    norma che regola la prosecuzione del giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione

  • art. 623 c.p.c.

    norma richiamata in relazione alla sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione

  • art. 543 c.p.c.

    norma relativa all'espropriazione presso terzi, contesto nel quale si è posto il problema del contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    norma sul litisconsorzio necessario, applicata per ritenere indispensabile la partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione

  • art. 373 c.p.c.

    norma richiamata con riferimento alla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in appello

  • art. 375 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione

  • art. 376 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale e la proposta del relatore

  • art. 354 c.p.c.

    norma richiamata quale regola che impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice quando manca il contraddittorio necessario

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    norma applicata per cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive aventi a oggetto un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinguere tra le varie possibili posizioni processuali o fasi della procedura.
  • Quando il giudizio di opposizione si svolge senza la partecipazione di uno o più litisconsorti necessari, il processo è nullo in modo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se il difetto di contraddittorio necessario non è stato sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare le decisioni emesse e rinviare la causa al giudice di primo grado.
  • Nei giudizi che incidono direttamente sulla possibilità di assegnazione dei crediti pignorati, il terzo pignorato ha un interesse diretto e immediato alla partecipazione al processo, poiché la decisione produce effetti nella sua sfera patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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