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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23712/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)

La controversia

Nel corso di una procedura fallimentare, un aggiudicatario di un immobile industriale-commerciale lamentava di non aver potuto utilizzare i locali per un certo periodo dopo la consegna, perché ancora occupati da materiale, mobili della procedura e da un soppalco da smontare. La curatrice aveva prospettato al giudice delegato un indennizzo a suo favore; il giudice delegato aveva liquidato de plano la somma di euro 1.800, senza convocarlo e senza comunicargli il provvedimento. L'interessato ha proposto reclamo, ma il tribunale lo ha dichiarato inammissibile ritenendo che si trattasse di un credito risarcitorio prededucibile, non liquido e contestato, da far valere con le forme dell'accertamento del passivo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 26 e 111-bis l.fall., sostenendo che il credito era non contestato quanto ad an e collocazione e agevolmente determinabile nel quantum, sicché il reclamo era ammissibile; 2) violazione degli artt. 98 e 99 l.fall., per avere il tribunale erroneamente assimilato il decreto del giudice delegato a un decreto di esecutività dello stato passivo; 3) violazione dell'art. 101 c.p.c., per mancato rispetto del contraddittorio, essendo il provvedimento stato emesso senza alcuna interlocuzione con il creditore; 4) conseguente censura sulle spese nei confronti della società incaricata dello sgombero.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi. Ha affermato che il credito prededucibile, sorto nel corso della procedura e pacifico nell'an e nella collocazione, ma controverso nel quantum, avrebbe dovuto essere trattato secondo le regole proprie dell'accertamento dei crediti contestati; tuttavia, poiché il giudice delegato aveva comunque emesso un decreto decisorio al di fuori del procedimento di verifica, il rimedio esperibile era il reclamo ex art. 26 l.fall., non già l'insinuazione al passivo né l'opposizione allo stato passivo. Il tribunale, dunque, ha erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo. È stato conseguentemente cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Macerata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    Indicato come il mezzo di impugnazione corretto contro un decreto del giudice delegato emesso al di fuori del procedimento di verifica del passivo e incidente su un diritto del creditore.

  • art. 111-bis l.fall.

    "con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio"

    I crediti prededucibili devono essere accertati con le forme del capo V, salvo quelli non contestati per collocazione e ammontare; se il quantum è controverso, non si può prescindere dalle regole di accertamento previste dalla legge fallimentare.

  • art. 25 l.fall.

    "decreto ex art 25 ultimo comma l.fall."

    Richiamato come base del provvedimento adottato dal giudice delegato su parere della curatrice, ma la Corte evidenzia che in concreto il decreto è stato emesso al di fuori del procedimento di verifica del passivo.

  • artt. 98 e 99 l.fall.

    Richiamati dal tribunale in modo erroneo, poiché l'opposizione allo stato passivo presuppone la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, qui mancante.

  • art. 101 c.p.c.

    La doglianza è stata valorizzata nel contesto della censura sul mancato contraddittorio, poiché il provvedimento è stato emesso senza convocazione né comunicazione al creditore.

Massime di principio

  • Se il giudice tratta una controversia seguendo un determinato rito, anche se erroneo, il processo deve proseguire nelle stesse forme: opera il principio di ultrattività del rito, a tutela dell'affidamento delle parti.
  • Quando un credito prededucibile è pacifico nell'an e nella collocazione ma controverso nel quantum, esso non può essere liquidato de plano come se fosse già definitivamente accertato secondo il regime di non contestazione.
  • Un provvedimento del giudice delegato che incida in modo decisorio su un diritto del creditore, ma sia emesso fuori dal procedimento di verifica del passivo, deve essere censurato con reclamo ex art. 26 l.fall., non con gli strumenti dell'opposizione allo stato passivo.
  • Il tribunale non può addossare al creditore le conseguenze di un errore procedurale compiuto dal giudice delegato, imponendogli un rimedio incompatibile con il rito concretamente seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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