Cassazione Penale, Sentenza n. 41191/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della parte della decisione che ha confermato un divieto "generalizzato" di scambi epistolari con altri soggetti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che la normativa prevede la sottoposizione della corrispondenza a "visto di controllo" (visto di censura) e non un divieto preventivo e generalizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 41-bis e l'art. 18-ter ord. pen. prevedono come strumento tipico il "visto di censura" della corrispondenza e che un divieto assoluto e generale di corrispondenza fra detenuti soggetti al regime differenziato non è conforme al dato normativo. Le limitazioni previste dall'art. 18-ter comma 1 lett. a) possono essere adottate solo in presenza di specifiche esigenze di sicurezza debitamente motivate in modo stringente. Di conseguenza la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
Consente sia limitazioni alla corrispondenza sia la sottoposizione al visto di controllo; le limitazioni devono essere motivate da specifiche esigenze di sicurezza e non possono sostituire in via generale lo strumento del visto di censura salvo ragioni stringenti.
Finalizzato a prevenire contatti con l'ambiente criminale di provenienza; il contenuto necessario del provvedimento applicativo è la sottoposizione della corrispondenza al visto di censura, implicando una verifica caso per caso dei contenuti piuttosto che un divieto generale.
Massime di principio
- Un divieto generalizzato di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime 41-bis non è conforme alla disciplina: lo strumento ordinario è il "visto di censura" con verifica caso per caso.
- Le limitazioni alla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter possono essere imposte solo se sussistono specifiche esigenze di sicurezza, che devono essere motivate in modo stringente e puntuale.
- In assenza di motivazione adeguata, i provvedimenti che impongono divieti assoluti di comunicazione sono annullabili e il giudice deve riesaminare la questione valutando l'uso proporzionato del visto di controllo.
- Nei procedimenti di controllo delle misure detentive differenziate occorre sempre contemperare esigenze di sicurezza con la prevedibilità e la tipicità degli strumenti di controllo previsti dalla legge.
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