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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21160 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata (sezione di Potenza) n. 25/3/11 del 27 gennaio 2011, che aveva confermato la legittimità dell’avviso comunale per omesso versamento dell’ICI 2004 su terreni di proprietà della dante causa. Con il primo motivo hanno sostenuto che la requisizione comunale delle aree, disposta dopo il terremoto del 1980 e protrattasi nell’anno d’imposta, avesse comportato indisponibilità del bene e perdita del presupposto impositivo. Con il secondo hanno contestato l’edificabilità di una particella, deducendo che fosse destinata in parte a verde pubblico attrezzato e in parte a fascia di rispetto ferroviario. Con il terzo hanno lamentato l’omessa verifica dei criteri e della congruità del valore venale attribuito dal Comune alla particella. Con il quarto hanno contestato che gli acconti indicati nell’avviso non fossero stati detratti dal totale richiesto, con conseguenti effetti sulla sanzione, che sarebbe stata eventualmente dovuta per versamento parziale e non omesso. Il Comune non ha svolto attività difensiva in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 8 settembre 2016, depositata il 19 ottobre 2016, ha rigettato il primo e il secondo motivo, accolto il terzo e dichiarato assorbito il quarto. Ha stabilito che la requisizione temporanea, senza definitivo spossessamento, non fa venir meno il possesso e quindi l’assoggettamento all’ICI; nel caso concreto, inoltre, il terreno fu poi restituito alla proprietaria. Ha ritenuto non sindacabile in Cassazione, nei termini in cui era stato formulato il motivo, l’accertamento di merito secondo cui la particella contestata era edificabile in base al PRG, anche senza strumenti urbanistici attuativi; l’eventuale svista nella lettura dei documenti avrebbe dovuto essere dedotta con revocazione. Ha invece rilevato che la CTR aveva reputato congruo il valore fissato dal Comune senza motivare né verificare i parametri legali di stima, e senza valutare adeguatamente l’incidenza della requisizione sul valore venale, compresa la CTU prodotta dalla contribuente. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della CTR di Potenza, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Non risulta una liquidazione definitiva dell’imposta o delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3

    In tale situazione, e soltanto in questa, in definitiva, può dirsi venuto meno il presupposto dell'imposizione; insito, D.Lgs. n. 504 del 1992 , ex art. 1, nel "possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa."

    Il presupposto ICI è il possesso dell’immobile. La requisizione temporanea, di per sé, attribuisce la detenzione all’amministrazione ma non sottrae il possesso al proprietario; l’imposta viene meno se si verifica un definitivo spossessamento, anche per irreversibile trasformazione del fondo da parte della pubblica amministrazione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b), come interpretato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

    Ciò induce a senz'altro escludere la violazione normativa, avendo la commissione tributaria regionale fatto corretta applicazione del disposto per cui, ai fini Ici, l'area deve ritenersi edificabile anche quando risulti utilizzabile a scopo edificatorio secondo uno strumento urbanistico di natura generale (PRG), ed indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ( D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, come interpretato alla luce del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 conv. in L. n. 248 del 2005 ; così SSUU 25506/06; Cass. 25676/08; Cass. 11433/10 ed altre).

    Ai fini ICI, un’area è edificabile quando la sua utilizzazione edificatoria è prevista dallo strumento urbanistico generale; non occorre che siano già approvati gli strumenti attuativi.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    Sul punto, la commissione di merito ha omesso di verificare - così come le era stato richiesto - la rispondenza del valore determinato dal Comune nell'avviso di accertamento ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 (valore venale in comune commercio al 1^ gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche).

    La base imponibile delle aree edificabili deve essere determinata in base al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, considerando ubicazione, edificabilità, destinazione d’uso, costi di adattamento e prezzi di aree comparabili. Il giudice deve verificare concretamente tali criteri e confrontarli con gli elementi probatori delle parti; nel caso specifico doveva valutare anche l’effetto della requisizione sul valore, pur non escludendo l’imposizione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Da un lato, la presente censura è stata formulata per far valere non già una carenza motivazionale e di ricostruzione della fattispecie materiale ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, bensì la sola asserita violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Profilo, quest'ultimo, che in tanto potrebbe avere ingresso, in quanto risultasse pacifica la ricostruzione fattuale della vicenda mediante individuazione della suddetta destinazione esente; là dove, all'opposto, il giudice di merito ha argomentatamente escluso, anche con la citazione dei documenti presi a tal fine in esame, la riscontrabilità nella specie di quest'ultima.

    Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione una ricostruzione fattuale controversa compiuta dal giudice di merito. La censura deve attaccare il corretto inquadramento giuridico dei fatti così come accertati, non sostituire una diversa lettura delle prove.

  • Codice di procedura civile, art. 395, n. 4

    Dall'altro, ove mirata a far emergere una vera e propria svista percettiva nella quale il giudice di merito sarebbe incorso nella lettura e ricostruzione del certificato di destinazione urbanistica (quanto alla destinazione esente, ovvero alla esatta individuazione della particella di riferimento in esito al frazionamento del terreno), è evidente che di errore di natura revocatoria si tratterebbe, non già di errori di giudizio suscettibile di cassazione; con conseguente esperibilità del diverso rimedio ex art. 395 c.p.c. , n. 4).

    Una svista percettiva del giudice nella lettura di un documento, ove ricorrano i presupposti di legge, è un errore revocatorio e va fatto valere con il rimedio della revocazione, non come errore di giudizio in Cassazione.

Massime di principio

  • La requisizione temporanea di un immobile non esclude automaticamente l’ICI: occorre verificare se il proprietario abbia perso davvero il possesso. La mera sottrazione del godimento, se il bene resta giuridicamente riconducibile al proprietario e viene poi restituito, non basta; il definitivo spossessamento, anche collegato a un’irreversibile trasformazione dell’area, può invece far venir meno il presupposto impositivo.
  • L’edificabilità ai fini ICI può derivare dalla previsione del PRG anche se mancano piani attuativi. Occorre però accertare la destinazione concreta della singola particella: vincoli che precludono l’edificazione, come la destinazione a verde pubblico attrezzato, possono escludere la qualificazione edificabile.
  • Anche quando l’imposta è dovuta, la requisizione e gli altri vincoli che incidono concretamente sul terreno possono rilevare nella determinazione del valore venale. Il Comune e il giudice devono applicare i criteri legali di stima e motivare la valutazione, confrontandola con le prove contrarie, comprese eventuali perizie.
  • In Cassazione, una contestazione sulla violazione di legge non è sufficiente a ottenere una nuova valutazione dei documenti e dei fatti già accertati. Se si denuncia una svista percettiva su un documento, il rimedio indicato dalla sentenza è la revocazione, quando ne ricorrono i presupposti.
  • Se l’avviso indica acconti versati ma non li detrae dal totale richiesto, la questione può incidere sull’importo residuo e sulla qualificazione della violazione sanzionata. In questa decisione, tuttavia, il relativo motivo è rimasto assorbito e non è stato risolto nel merito.

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