Cassazione Penale, Sentenza n. 21817/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. perché non le era stata notificata la comunicazione di rinvio fuori udienza (16/06/2020 -> 13/10/2020) adottata per l'emergenza Covid; la notifica era stata effettuata esclusivamente al difensore d'ufficio e non alla stessa imputata, che aveva ricevuto solo la notifica a mani dell'avviso ex art. 415-bis e della citazione a giudizio. Per tale motivo la ricorrente ha sostenuto di aver perso la conoscenza del procedimento e di non aver potuto proporre tempestivamente impugnazione. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo erroneamente applicabile altra tutela (art. 670 c.p.p.) e sostenendo che il giudice competente per l'istanza di rimessione fosse il giudice di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello. Ha stabilito che, nella fattispecie, la mancata notifica alla imputata priva di difensore di fiducia dell'avviso di rinvio fuori udienza (nonostante la notifica al difensore d'ufficio) integra un vizio idoneo a giustificare la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. in presenza di causa di forza maggiore (perdita oggettiva della conoscenza del processo). Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, disponendo che quella Corte esamini la richiesta di rimessione e, se accolta, i motivi di appello.
Norme richiamate
Norma che disciplina la rimessione in termini per proporre impugnazione in caso di impedimento assoluto/forza maggiore che abbia impedito la proposizione dell'impugnazione; nel caso è ritenuta applicabile perché la mancata notifica dell'avviso di rinvio ha determinato l'impedimento.
d.l. 18/2020, art. 83, commi 13-14
"Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ... sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ..."; "Le comunicazioni e le notificazioni ... agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio."
Disciplina emergenziale che ha consentito la notifica via PEC al difensore di fiducia; tuttavia il comma 14 mantiene l'obbligo delle modalità ordinarie quando l'imputato è difeso da difensore d'ufficio: quindi la comunicazione al difensore d'ufficio non sostituisce automaticamente quella all'imputato privo di difensore di fiducia.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla notificazione del provvedimento di rinvio al difensore; la giurisprudenza censita valuta il rilievo della notifica al difensore ove questi sia difensore di fiducia, ma non quando si tratti di difensore d'ufficio senza rapporto fiduciario consolidato.
Norma relativa all'avviso all'imputato; qui rilevante perché la ricorrente aveva ricevuto a mani l'avviso ex art. 415-bis e la citazione, ma non la successiva comunicazione di rinvio.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata nella giurisprudenza come termine di deduzione per le nullità di ordine generale a regime intermedio; utile per valutare la sanabilità delle nullità derivanti da omissioni di notifica.
art. 174, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina della competenza a decidere sulla rimessione in termini; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello fosse competente a decidere l'istanza presentata davanti ad essa.
Massime di principio
- Se l'imputato privo di difensore di fiducia non riceve la notifica del rinvio d'udienza disposto fuori udienza durante il periodo emergenziale, la notifica al solo difensore d'ufficio non sostituisce automaticamente quella all'imputato: può configurarsi una nullità di ordine generale e legittimare la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.
- La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è ammessa se sussiste una causa di forza maggiore che ha impedito oggettivamente la proposizione dell'impugnazione (perdita di conoscenza del processo non imputabile all'imputato).
- La Corte che riceve l'istanza di rimessione in termini può essere ritenuta competente a decidere se l'istanza è stata proposta davanti a essa e se ha la disponibilità del fascicolo (orientamento collegato all'art. 174 c.p.p.); un errato giudizio di incompetenza con esclusione dell'esame può essere annullato in cassazione.
- La disciplina emergenziale (art. 83 d.l. 18/2020) semplifica le notifiche via PEC al difensore di fiducia, ma il bilanciamento delle garanzie processuali esige che, ove l'imputato sia difeso da difensore d'ufficio o non esista rapporto fiduciario, si mantengano le ordinarie modalità di comunicazione verso l'imputato.
- Non confondere il rimedio: la richiesta di rimessione in termini ex art. 175 ha natura autonoma rispetto a rimedi tipici dell'esecuzione (es. art. 670 c.p.p.); va valutato il contenuto sostanziale della domanda e la tempestività per applicare il principio della conservazione degli atti processuali.
- Le nullità intermedie derivanti da omissioni di notifica possono essere sanate se non dedotte nei termini previsti (art. 182 c.p.p.); tuttavia, se l'omissione ha impedito la conoscenza stessa dell'atto, la rimessione può restituire la possibilità di impugnare.
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