Cassazione Penale, Sentenza n. 33120/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Mella ha proposto ricusazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p. nei confronti del dott. Marco Sacquegna, sostenendo che questi, quale componente del collegio del riesame del sequestro preventivo, avesse espresso valutazioni di merito sulla responsabilità penale (sussistenza della "gravità degli indizi di colpevolezza" in relazione al reato di indebita compensazione di crediti non spettanti), rendendolo incompatibile per la celebrazione dell'udienza preliminare e ingiustificatamente non astenutosi ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. h) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha censurato la motivazione della Corte d'appello che aveva ritenuto assente una valutazione manifestamente pregiudizievole, ritenendo invece che nel provvedimento di riesame vi fosse una valutazione sulla gravità indiziaria non funzionale alla sola decisione cautelare. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 37 comma 1 lettera b)
se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione
Consente la ricusazione del giudice quando, prima della sentenza, abbia manifestato indebitamente un convincimento sui fatti oggetto del processo; applicabile se il giudice della cautela reale ha espresso valutazioni di merito tali da pregiudicare la successiva fase di giudizio.
Codice di procedura penale, art. 36 comma 1 lettera h)
Prevede l'obbligo di astensione per "altre gravi ragioni di convenienza"; la giurisprudenza interpreta tale disposizione come applicabile quando l'attività giurisdizionale precedente del giudice (es. decisione sul riesame di una misura cautelare reale) contiene valutazioni di merito potenzialmente pregiudizievoli per il successivo giudizio.
Codice di procedura penale, art. 34
Richiamato in contrapposizione: la ricusazione per le ragioni esposte non si fonda sull'incompatibilità di cui all'art.34 ma sulle "altre gravi ragioni" di cui all'art.36 lett. h).
Ordinanza Corte Costituzionale n. 181 del 2004
«anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio" non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice ... un'eventuale valutazione sul merito dell'accusa compiuta in tale sede, all'interno dello stesso procedimento, deve essere accertata in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione»
Sottolinea che non è il tipo formale di atto che automaticamente impone astensione, ma il contenuto concreto: se nella fase cautelare il giudice compie valutazioni di merito pregiudizievoli, vanno applicati astensione o ricusazione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 283 del 2020
Ha ampliato l'orientamento affermando l'illegittimità costituzionale della norma che non consente la ricusazione quando il giudice abbia espresso valutazioni di merito anche in altro procedimento (anche non penale) sullo stesso fatto, rafforzando la tutela dell'imparzialità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021; Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005)
Costante orientamento secondo cui occorre verificare concretamente il contenuto della valutazione operata dal giudice della cautela reale: se essa anticipa il merito o esprime convincimenti tali da pregiudicare il giudizio, il giudice deve astenersi o può essere ricusato.
Massime di principio
- Se un giudice che ha deciso su misure cautelari reali esprime valutazioni di merito (anche solo sulla gravità degli indizi), tali valutazioni possono giustificare l'astensione ex art.36 c.p.p. lett. h) o la ricusazione ai sensi dell'art.37 c.p.p. lett. b).
- La valutazione deve essere accertata concretamente: non ogni riferimento a elementi di prova impone la ricusazione, ma solo quando il contenuto risulta pregiudizievole rispetto al futuro giudizio di merito o non è funzionale alla decisione cautelare.
- La Corte di appello che respinge la ricusazione deve motivare congruamente, confrontandosi con le doglianze difensive; motivazioni generiche o apparenti possono essere censurate dalla Cassazione.
- La giurisprudenza costituzionale e di legittimità amplia la tutela dell'imparzialità anche quando valutazioni rilevanti siano state espresse in altri procedimenti (anche non penali) sullo stesso fatto.
- In presenza di valutazioni pregiudizievoli in atti cautelari, la parte può proporre ricusazione; in caso di rigetto con motivazione inadeguata, è possibile ricorso per cassazione con effetto di annullamento e rinvio per nuovo esame.
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