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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5901/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 18/05/2021 della Corte d'Appello di Bologna che aveva, in riforma della sentenza abbreviata del GUP, dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi agli anni d'imposta 2008-2010 e rideterminato la pena per il reato relativo all'anno 2011. I motivi sono: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia per connessione teleologica (art. 12 lett. c) c.p.p.), sostenendo che le fatture utilizzate erano state emesse nel territorio di Vicenza; (2) vizio di motivazione, con decisione contraddittoria o manifestamente illogica in ordine alla affermazione della sua responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto di incompetenza territoriale la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che la connessione teleologica ai fini dello spostamento di competenza richiede non solo la relazione oggettiva fra reati, ma anche che l'autore del reato "mezzo" avesse consapevolezza della finalizzazione della propria condotta allo specifico reato "fine"; la semplice anteriorità cronologica dell'emissione delle fatture rispetto al loro utilizzo non è sufficiente e nel caso non è stato dimostrato che l'emittente sapesse dell'uso fraudolento per la dichiarazione fiscale del ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile per mancata specificazione critica del vizio di motivazione rispetto al testo della sentenza impugnata. È stata quindi confermata la valutazione della Corte d'Appello e dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale che definisce il reato tributario contestato (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti); la Corte ha ritenuto sussistente il reato residuo per l'anno 2011 in base alla condotta del ricorrente come legale rappresentante.

  • art. 12, lett. c), cod. proc. pen.

    Regola la competenza per connessione teleologica. Interpretata dalla Corte nel senso che non è necessaria l'identità degli autori dei reati connessi, ma è richiesta la consapevolezza, da parte dell'autore del reato "mezzo", della finalizzazione della sua condotta allo specifico reato "fine"; la mera emissione antecedente di fatture non determina automaticamente lo spostamento di competenza.

  • art. 18, d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato come principio di riferimento per la competenza territoriale del domicilio fiscale del contribuente; la Corte osserva che la competenza domiciliare prevista da tale norma non può essere sovvertita automaticamente dalla sola esistenza di fatture emesse altrove senza prova della finalizzazione teleologica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione delle spese e del versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per addebitare al ricorrente le spese e la somma di €3.000,00.

  • art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato quale norma procedurale sulla trattazione del ricorso (il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione).

  • Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017 (Rv. 271223) - giurisprudenza

    Precedente di legittimità richiamato: chiarisce i requisiti della connessione teleologica per lo spostamento di competenza, evidenziando la necessità di un effettivo legame finalistico e della consapevolezza dell'autore del reato mezzo.

  • Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente e alla conseguente imposizione di oneri a suo carico; utilizzata come parametro per la statuizione sulle sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • La connessione teleologica (art. 12 lett. c) c.p.p.) non si realizza automaticamente quando fatture emesse in un luogo vengono poi utilizzate altrove: è necessario dimostrare che chi ha emesso le fatture fosse consapevole che esse sarebbero state impiegate per commettere o occultare lo specifico reato tributario.
  • La semplice anteriorità cronologica dell'emissione di documenti rispetto al loro utilizzo non vale a stabilire, di per sé, una connessione teleologica idonea a spostare la competenza territoriale; occorrono elementi concreti che attestino la finalizzazione.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontati criticamente con il testo della decisione impugnata: deduzioni generiche o la mera riproposizione di motivi di merito senza indicare il contrasto motivazionale sono inammissibili.
  • Non è ammessa la produzione di nuove prove o l'allegazione di atti per la prima volta in sede di legittimità quale mezzo per sanare carenze di allegazione in grado di merito; tali acquisizioni inammissibili non possono fondare nuovi argomenti di incompetenza.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare non solo le spese processuali ma anche un versamento alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p., specie se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.

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