Cassazione Penale, Ordinanza n. 18278/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte d'appello di Campobasso e aveva confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo, in sostanza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la dosimetria della pena e contestazioni sulla responsabilità. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, in parte generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come una delle disposizioni incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.
Richiamato come una delle disposizioni incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già valutate in modo adeguato dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi generici o assertivi non superano il vaglio di ammissibilità.
- Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena non possono essere accolte se formulate in modo non specifico e meramente reiterativo rispetto al giudizio di merito.
Come è indicizzato
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