Cassazione Penale, Ordinanza n. 12589/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata l'impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso censurava la sentenza della Corte d'appello per dedotta violazione di legge processuale, sostenendo che il dispositivo sarebbe stato privo di elementi essenziali con riferimento alla conferma della già applicata sospensione condizionale della pena. Inoltre veniva dedotto un vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché i giudici di appello si erano pronunciati su quanto devoluto e, in caso di riforma della decisione di primo grado, la sentenza deve esprimersi sulle parti riformate confermando nel resto la decisione impugnata, come avvenuto nel caso concreto. Il secondo motivo è stato qualificato come meramente rivalutativo del merito e quindi non esaminabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la verifica della sussistenza della colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva in una mera rivalutazione del merito, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio e delle argomentazioni fattuali.
- Quando la decisione di appello riforma parzialmente la sentenza di primo grado, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi sulle parti riformate e può confermare nel resto la decisione impugnata; non sussiste nullità o violazione di legge processuale se il dispositivo e la motivazione si coordinano con il devolutum.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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