Cassazione Penale, Ordinanza n. 02149/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La memoria difensiva è stata ritenuta tardiva e quindi non esaminabile. La doglianza sulla mancata traduzione delle sentenze è stata reputata non consentita per difetto di deduzione del presupposto della non conoscenza della lingua italiana.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 aprile 2025. L'unico motivo dedotto riguarda la pretesa nullità delle sentenze di primo e secondo grado per mancata traduzione ex art. 143 c.p.p. Il difensore ha anche depositato una memoria scritta, ma la Corte l'ha ritenuta tardiva perché presentata senza rispettare il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura sulla mancata traduzione non era proponibile, poiché non era stata allegata né in appello né nel ricorso la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, presupposto del diritto alla conoscenza dei provvedimenti in lingua a lui nota.
Norme richiamate
termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza
la memoria depositata oltre tale termine è tardiva e non può essere presa in considerazione.
il diritto alla traduzione dei provvedimenti presuppone la deduzione della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato.
Massime di principio
- La deduzione della nullità per mancata traduzione dei provvedimenti giudiziari ex art. 143 c.p.p. richiede che sia allegata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, poiché tale circostanza costituisce il presupposto del relativo diritto.
- Una censura relativa alla mancata traduzione non è ammissibile se il presupposto linguistico non è stato dedotto nei gradi di merito e neppure nell'impugnazione proposta in cassazione.
- Le memorie difensive depositate nel procedimento di cassazione devono rispettare il termine previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.; in caso contrario sono tardive e non possono essere esaminate.
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