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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27333/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità e non ha provveduto sulle spese, che restano compensate/nulla è stato disposto.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta da due società nei confronti di un'altra società per l'asserita contraffazione e illecita utilizzazione di un marchio, con richiesta di ristoro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità della convenuta ma aveva liquidato un importo molto inferiore a quello domandato, reputando non dimostrato il quantum ulteriore. In appello, una delle originarie attrici aveva chiesto un aumento del risarcimento fino a circa 778.000 euro; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione e condannato la convenuta al pagamento di 100.000 euro oltre interessi. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria sulla voce di danno relativa al costo di stampi acquistati all'esterno, con contestazione della mancata esplicitazione delle ragioni di attendibilità del teste e della diversa lettura dei documenti fiscali; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre con riguardo all'attendibilità del teste e alla prova del maggior danno; 3) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di valutazione delle prove e risarcimento del danno, per avere la Corte d'appello fondato la condanna solo sulla prova testimoniale senza riscontri contabili. Prima della decisione, però, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 360 n.4 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.

  • art. 360 n.5 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come omesso esame di un fatto decisivo.

  • artt. 115, 116 c.p.c.

    Invocati come norme sulla valutazione della prova e sul libero convincimento del giudice.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato in tema di risarcimento del danno conseguenza.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di onere della prova del danno e del quantum.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato in relazione al ricorso a presunzioni e al valore degli indizi probatori.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte intimata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità, senza esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non decide sul merito delle censure e può non pronunciare sulle spese.
  • Le doglianze relative alla motivazione, all'omesso esame di fatti decisivi e alla valutazione delle prove restano assorbite quando il ricorso viene estinto per rinuncia prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMarchi
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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