Cassazione Civile, Ordinanza n. 27333/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità e non ha provveduto sulle spese, che restano compensate/nulla è stato disposto.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta da due società nei confronti di un'altra società per l'asserita contraffazione e illecita utilizzazione di un marchio, con richiesta di ristoro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità della convenuta ma aveva liquidato un importo molto inferiore a quello domandato, reputando non dimostrato il quantum ulteriore. In appello, una delle originarie attrici aveva chiesto un aumento del risarcimento fino a circa 778.000 euro; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione e condannato la convenuta al pagamento di 100.000 euro oltre interessi. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria sulla voce di danno relativa al costo di stampi acquistati all'esterno, con contestazione della mancata esplicitazione delle ragioni di attendibilità del teste e della diversa lettura dei documenti fiscali; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre con riguardo all'attendibilità del teste e alla prova del maggior danno; 3) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di valutazione delle prove e risarcimento del danno, per avere la Corte d'appello fondato la condanna solo sulla prova testimoniale senza riscontri contabili. Prima della decisione, però, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Richiamato dal ricorrente come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.
Richiamato dal ricorrente come omesso esame di un fatto decisivo.
Invocati come norme sulla valutazione della prova e sul libero convincimento del giudice.
Invocato in tema di risarcimento del danno conseguenza.
Invocato in tema di onere della prova del danno e del quantum.
Invocato in relazione al ricorso a presunzioni e al valore degli indizi probatori.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte intimata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità, senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non decide sul merito delle censure e può non pronunciare sulle spese.
- Le doglianze relative alla motivazione, all'omesso esame di fatti decisivi e alla valutazione delle prove restano assorbite quando il ricorso viene estinto per rinuncia prima della decisione.
Come è indicizzato
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