Cassazione Civile, Ordinanza n. 00164/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, una banca aveva chiesto l’ammissione in chirografo di un credito derivante da fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni di una società finanziata. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il tribunale, in sede di opposizione ex art. 99 l. fall., aveva confermato il diniego ritenendo non provata l’esistenza della fideiussione in favore della banca ricorrente, poiché la documentazione prodotta indicava una diversa banca finanziatrice e una diversa società garante. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, da un lato, violazione delle norme sul procedimento di accertamento del passivo e delle norme sulla valutazione della prova, sostenendo che la documentazione dimostrava che la garanzia era stata prestata da Sintaco spa, poi divenuta Partxco spa, a tutela di finanziamenti concessi anche dalla ricorrente; dall’altro, nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse deciso su un tema non controverso, trascurando che dalla documentazione prodotta risultava la variazione di denominazione sociale da Sintaco spa a Partxco spa.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato in quanto il tribunale aveva omesso l’esame del fatto storico relativo alla variazione della denominazione sociale da Sintaco spa a Partxco spa, fatto già allegato e documentato dalla banca. Ha dichiarato assorbito il primo motivo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
decreto ex art 99 l.fall.
Disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata contestata l’ammissione del credito garantito da fideiussione.
artt. 93, 94, 95, 96, 99 l. fall.
Richiamati come norme asseritamente violate nella gestione e nella valutazione della domanda di ammissione al passivo.
Il tribunale non può omettere l’esame di un fatto storico decisivo allegato dalla parte; la censura, pur rubricata come nullità, è stata riqualificata dalla Corte come vizio di motivazione/fatto decisivo.
Richiamati con riferimento alla dedotta non corretta valutazione della documentazione prodotta e del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro di impugnazione invocato per violazione di legge sostanziale/processuale nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro invocato per la nullità del decreto; la Corte osserva che la doglianza era in realtà riconducibile ad altro vizio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura formalmente proposta come violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata sussunta nello schema del vizio per omesso esame di un fatto storico decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore deve provare i fatti costitutivi del credito e dei titoli posti a fondamento della pretesa, ma il giudice non può ignorare un fatto storico decisivo, specificamente allegato e documentato, idoneo a incidere sull’identificazione del soggetto obbligato o garante.
- La denuncia di un vizio processuale deve essere letta secondo il suo contenuto sostanziale: se il motivo, pur mal rubricato, contiene in realtà la deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte può riqualificarlo ed evitare l’inammissibilità.
- L’omessa considerazione della documentazione attestante una mera variazione della denominazione sociale, quando rilevante per l’identificazione della parte contrattuale o della garante, integra un errore decisivo che impone la cassazione con rinvio.
- Se il motivo di ricorso accolto investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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