Cassazione Penale, Sentenza n. 32459/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, con appello cautelare dell'imputato, aveva revocato la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività imprenditoriale (12 mesi) applicata per il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989. Il ricorrente ha denunciato un'erronea applicazione del diritto, sostenendo che il Tribunale ha trascurato la rilevanza della scelta della società Stanleybet di non partecipare alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, commi 643 e 644 L. 190/2014: tale mancata adesione avrebbe reso l'attività esercitata abusiva e quindi penalmente rilevante, anziché riconoscere agli operatori lo status di soggetti discriminati e non punibili ai sensi dell'art. 4 L. 401/1989.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nella valutazione dell'ambito e della ratio della procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, commi 643 e 644 L. 190/2014 e abbia omesso di motivare circa la posizione concreta dell'indagato rispetto a tale normativa. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Norme richiamate
Legge 401/1989, art. 4 comma 4-bis
Prevede la sanzione penale per la proposta al pubblico di giochi d'azzardo senza concessione o autorizzazione di polizia; la sua applicabilità deve essere valutata anche alla luce della normativa nazionale di regolarizzazione e del diritto dell'Unione europea
Legge 190/2014, art. 1 commi 643 e 644
Procedura transitoria di regolarizzazione che consente, a determinate condizioni e controlli amministrativi, l'attribuzione di licenze temporanee e il rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.; la mancata adesione alla procedura incide sulla valutazione della rilevanza penale dell'attività
T.U.L.P.S., art. 88
l'autorizzazione di polizia "può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione"
Stabilisce che l'esercizio delle attività di raccolta scommesse richiede concessione e autorizzazione di polizia; l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso della concessione salvo che irregolarità nei bandi escludano responsabilità dell'operatore
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 49 e 56
Principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi che possono ostare all'applicazione di sanzioni nazionali se l'operatore è stato illegittimamente escluso dall'accesso al mercato; tali princìpi impongono di disapplicare la normativa penale nazionale nel caso in cui l'esclusione dipenda da violazioni del diritto UE
Sentenza Corte di Giustizia UE "Biasci" (12/09/2013)
La CGUE ha affermato che i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi non ostano a una normativa nazionale che impone l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia in aggiunta a una concessione, purché la restrizione sia proporzionata
Conferma che l'Italia può richiedere concessione e autorizzazione per contrastare la criminalità legata al gioco, ma riconosce che l'assenza di autorizzazione non è imputabile a soggetti che non hanno ottenuto la concessione per violazione del diritto UE
Giurisprudenza della Corte di Cassazione su casi Stanleybet e simili
Consolidato principio secondo cui soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker UE illegittimamente escluso dalle concessioni non possono essere puniti ai sensi dell'art. 4 comma 4-bis L. 401/1989; la rilevanza penale dipende dalla concreta posizione rispetto alla procedura di regolarizzazione e dall'eventuale mancata richiesta della licenza temporanea
Massime di principio
- Quando si valuta la sussistenza del reato per raccolta di scommesse senza concessione, occorre accertare se l'operatore abbia potuto ottenere o abbia richiesto la regolarizzazione prevista dall'art.1 commi 643-644 L.190/2014; la mancata adesione può rendere rilevante penalmente l'attività
- Se l'operatore è legato contrattualmente a un bookmaker comunitario che è stato illegittimamente escluso dalle concessioni per violazione del diritto UE, la normativa penale nazionale può essere disapplicata alla luce degli artt.49 e 56 TFUE
- Deve essere valutata concretamente la posizione dell'indagato rispetto alla procedura transitoria: non basta richiamare la norma in astratto, il giudice deve motivare se il soggetto aveva titolo o ragione di aderire alla regolarizzazione
- L'art. 88 T.U.L.P.S. e la necessità di autorizzazione di polizia restano presupposti fondamentali; tuttavia, responsabilità penale non è automatica se l'assenza di autorizzazione deriva da discriminazioni o irregolarità nei bandi
- In presenza di omissioni motivazionali o di errata applicazione della disciplina di regolarizzazione, la decisione impugnata va annullata e il giudizio rinviato per una nuova valutazione che tenga insieme diritto nazionale, diritto amministrativo e diritto UE
- I giudici devono sempre verificare la proporzionalità e la coerenza degli strumenti impiegati dallo Stato per tutelare l'ordine pubblico rispetto ai diritti di stabilimento e prestazione di servizi riconosciuti dal diritto UE
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