Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18676/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 giugno 2025. La doglianza deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non riconoscere la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, c.p. Gli ulteriori argomenti risultano formulati in modo generico. Dalla motivazione emerge che la decisione di merito aveva comunque svolto una motivazione ampia sul punto della pena, materia caratterizzata da discrezionalità del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata, poiché contrastante con il divieto previsto dall'art. 69, comma 4, c.p. Ha inoltre reputato generici gli altri motivi, osservando che la sentenza impugnata aveva già motivato diffusamente sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    comma quarto dell'art. 99 cod. pen.

    La recidiva qualificata rileva come dato ostativo nel bilanciamento con le attenuanti, nel contesto richiamato dal ricorrente.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    art. 69, comma quarto, cod. pen.

    Prevede una disposizione di legge impeditiva della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, rendendo infondata la censura del ricorrente.

Massime di principio

  • La deduzione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata è manifestamente infondata quando si pone in contrasto con il divieto espresso dell'art. 69, comma 4, c.p.
  • Nel giudizio sulla pena il sindacato di legittimità è limitato: una motivazione ampia e non manifestamente illogica del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio rende inammissibili censure meramente assertive o generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso consegue anche alla genericità dei motivi, specie quando essi non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La recidiva qualificata può incidere in modo preclusivo sul giudizio di bilanciamento con le attenuanti, secondo la disciplina legale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.