Cassazione Civile, Ordinanza n. 31254/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La vicenda riguarda un ricorso per correzione di errore materiale proposto avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e condannato la stessa al pagamento delle spese di legittimità. Nel dispositivo di quella ordinanza era stata omessa, tuttavia, l'indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore che aveva dichiarato di averle anticipate. I ricorrenti hanno chiesto che il provvedimento fosse corretto integrando il dispositivo con la formula di distrazione a favore del difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, qualificando l'omessa distrazione delle spese non come vizio della decisione sul piano concettuale o sostanziale, ma come semplice errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso e disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente, con inserimento della formula "con distrazione a favore del difensore antistatario". Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice
estende il rimedio della correzione di errore materiale ai provvedimenti della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'omessa indicazione della distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, quando il contenuto complessivo del provvedimento consenta comunque di conoscere la statuizione sulle spese, integra un errore materiale e non un vizio sostanziale della decisione.
- Il ricorso per correzione di errore materiale è ammissibile quando la rettifica richiesta non modifica la portata decisoria della pronuncia, ma si limita a renderne esatto il tenore testuale.
- Nei provvedimenti della Corte di cassazione la correzione dell'errore materiale può essere disposta ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. senza necessità di rinnovare il giudizio sul merito della decisione.
- La mancanza di provvedimento sulle spese del procedimento di correzione può giustificare la mancata liquidazione delle spese del relativo giudizio.
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