Cassazione Civile, Ordinanza n. 11712/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta originariamente dal de cuius e poi coltivata dagli eredi, volta a ottenere la condanna del Comune al pagamento del contributo previsto dalla normativa emergenziale per la ricostruzione post-terremoto di tre unità immobiliari. Il contributo era stato inizialmente riconosciuto, ma erogato solo in minima parte, e successivamente revocato in autotutela dall’ente locale. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo che, intervenuta la revoca dei provvedimenti di ammissione, fosse venuto meno il presupposto per condannare la P.A. al pagamento, a prescindere dalle ragioni della revoca e dalla normativa invocata. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano, con il primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello che aveva contestato il rigetto nel merito della domanda di contributo e rivendicato il diritto alla percezione dello stesso nonostante la revoca. Con il secondo motivo denunciavano, in via subordinata, la lesione dell’affidamento e chiedevano il risarcimento del danno commisurato all’importo del contributo; tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale non aveva esaminato nel merito il motivo di appello relativo al diritto al contributo, limitandosi a rilevare la sopravvenuta revoca amministrativa e l’asserita impossibilità di accogliere la domanda di condanna. La Cassazione ha osservato che nella domanda di pagamento del contributo era implicito l’accertamento dei relativi presupposti legali e fattuali e che la questione involgeva una posizione di diritto soggettivo con giurisdizione già radicata. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo alla domanda risarcitoria subordinata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come norma violata per omessa pronuncia: il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare il motivo concernente il diritto al contributo, senza arrestarsi alla sola revoca amministrativa.
È la base normativa del contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma richiesto nella controversia.
Conversione del d.l. n. 39 del 2009, richiamata come fonte del contributo per la ricostruzione.
OPCM n. 3805 del 3 settembre 2009, art. 12
Nel giudizio di merito era stata interpretata nel senso che il contributo spettasse solo per immobili ad uso diverso da quello abitativo e comunque entro il limite di euro 80.000; la Cassazione non si pronuncia su tale interpretazione, ma rileva che il merito della pretesa non è stato esaminato dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Quando una domanda di condanna al pagamento di un contributo pubblico presuppone l’accertamento dei requisiti per l’erogazione, il giudice non può sottrarsi all’esame del motivo di merito limitandosi a constatare la revoca amministrativa sopravvenuta.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste se il giudice d’appello non decide su un motivo devoluto, sostituendo all’esame della censura una motivazione che, di fatto, elude la verifica della fondatezza della pretesa azionata.
- La revoca in autotutela di un provvedimento di ammissione a un contributo non esaurisce, di per sé, l’indagine sulla spettanza del beneficio quando la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo condizionato a presupposti legali predeterminati.
- Nelle controversie relative all’attribuzione di contributi pubblici a condizioni tipizzate, la domanda di condanna al pagamento implica anche l’accertamento dei presupposti legali e fattuali del beneficio.
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