Cassazione Civile, Ordinanza n. 33443/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto davanti al Tribunale di Bari la controparte contrattuale chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali per l'inadempimento di un contratto di fornitura di biomassa residuale stipulato nel 2014, con cui la convenuta si era obbligata ad acquistare un quantitativo annuo minimo di vinacce da destinare a un impianto di produzione di energia. La convenuta aveva eccepito l'esistenza di una clausola compromissoria. Il Tribunale, con ordinanza del 16 luglio 2022, aveva accolto l'eccezione e dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale. Il soccombente ha proposto regolamento di competenza con tre motivi: 1) violazione di norme processuali, assumendo che il Tribunale si fosse già pronunciato nel 2018 respingendo l'eccezione arbitrale e che, non essendo stata impugnata quella decisione, la competenza fosse ormai stabilizzata; 2) violazione delle norme ermeneutiche contrattuali, sostenendo che la clausola andasse letta sistematicamente come riservante al Tribunale di Bari le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del contratto, mentre l'arbitrato riguarderebbe solo contestazioni su singoli ordini e non anche il risarcimento da inadempimento; 3) violazione delle norme sulle spese, perché il giudice non avrebbe potuto statuire sulle spese con ordinanza e, comunque, avrebbe dovuto compensarle in ragione della complessità delle questioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto preliminare e decisiva la qualificazione della clausola compromissoria come arbitrato irrituale, desumendola dal testo che prevedeva che le determinazioni del collegio arbitrale "impegn(assero) le parti come diretto accordo tra le medesime" e che il collegio decidesse "secondo equità" quale "amichevole compositore". Poiché per l'arbitrato irrituale non è esperibile il regolamento di competenza e non si applicano le norme sull'arbitrato rituale, il rimedio era inammissibile. La Corte ha inoltre chiarito che espressioni come "secondo equità", "giudizio inappellabile" e "amichevole compositore" non sono decisive da sole, ma la clausola nel suo complesso esprimeva chiaramente la volontà di attribuire una determinazione contrattuale e non un lodo rituale. Non sono state liquidate spese per l'intimato, che non ha svolto difese; è stato invece dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza è il rimedio invocato per contestare la pronuncia sulla competenza, ma non è esperibile quando la convenzione arbitrale abbia natura irrituale.
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme processuali sulla competenza e sul rito, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo diverso da quello sull'inammissibilità del rimedio.
Richiamato dal ricorrente nel contestare il potere del giudice di tornare sulla precedente decisione, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne fa applicazione autonoma.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non rileva sulla decisione finale.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non rileva sulla decisione finale.
Invocato per l'interpretazione della clausola compromissoria secondo il criterio letterale e sistematico.
Invocato per sostenere un'interpretazione complessiva della clausola compromissoria, ma la Corte privilegia il dato testuale che esprime la volontà di arbitrato irrituale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato come vizio di omesso esame di fatto decisivo nel secondo motivo.
La Corte lo utilizza come norma chiave: l'arbitrato irrituale richiede un'espressa pattuizione scritta con cui le parti attribuiscano agli arbitri una determinazione contrattuale.
La Corte afferma che è inapplicabile all'arbitrato irrituale, sicché non opera il regime processuale del regolamento di competenza.
Richiamato per contrapporre gli effetti del lodo rituale a quelli della determinazione contrattuale dell'arbitrato irrituale.
Invocato nel terzo motivo per contestare la condanna alle spese.
Invocato nel terzo motivo per sostenere la possibile compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Dopo la declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la clausola compromissoria contiene una espressa pattuizione scritta che attribuisce agli arbitri una determinazione "che impegna le parti come diretto accordo tra le medesime", la volontà delle parti è quella di un arbitrato irrituale e non rituale.
- Per qualificare la clausola arbitrale, il giudice deve apprezzarne il contenuto complessivo; espressioni come decisione "secondo equità", "amichevole compositore" o "giudizio inappellabile" non sono, da sole, decisive, perché possono essere compatibili anche con un arbitrato rituale.
- Avverso la pronuncia del giudice che dichiari la propria incompetenza in presenza di arbitrato irrituale non è esperibile il regolamento di competenza, poiché al giudizio irrituale non si applica il regime processuale dell'arbitrato rituale.
- Il controllo di legittimità sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, in sede di regolamento di competenza, consente alla Corte un esame diretto degli atti e della clausola compromissoria per accertare la volontà negoziale delle parti.
- Se il giudice a quo qualifica erroneamente la propria decisione come declinatoria di competenza anziché come improponibilità della domanda, tale improprietà terminologica non muta il regime impugnatorio quando il contenuto sostanziale della decisione riguarda un arbitrato irrituale.
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