Cassazione Penale, Sentenza n. 37194/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP di Locri. L'originaria questione riguardava il diniego della sostituzione della misura cautelare (arresti domiciliari) applicata a Qaderi, gravemente indiziata del reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'idoneità ritenuta della sola custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: i difensori della ricorrente avevano infatti comunicato la rinuncia al ricorso perché, nelle more, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La Corte ha inoltre stabilito che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta provvedimenti accessori di condanna (nessa condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria), in linea con la giurisprudenza citata.
Norme richiamate
artt. 591, comma 1 e 606, comma 3 c.p.p.
Le disposizioni indicate riguardano cause di inammissibilità previste dal codice di procedura penale; la Corte rileva che la sopravvenuta carenza di interesse costituisce motivo di inammissibilità distinto dalle ipotesi specificate in tali articoli
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Giurisprudenza della Corte che afferma il principio secondo cui il ricorso avverso provvedimento cautelare diventa inammissibile se la misura impugnata è stata revocata o è divenuta inefficace nelle more
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 (Vitale) e successiva giurisprudenza (Chiappetta, Caterino, De Mitri)
Costante orientamento della Corte secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse non comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, l'oggetto della impugnazione perde efficacia (es. misura cautelare revocata o sostituita), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia formale al ricorso da parte del difensore, segnalando il venir meno dell'interesse, porta alla declaratoria di inammissibilità: è opportuno comunicare tempestivamente tali cambiamenti per evitare decisioni sul merito inutili.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, secondo la giurisprudenza consolidata, non comporta l'obbligo di condannare il ricorrente alle spese processuali né all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per altri casi di inammissibilità.
- In situazioni analoghe, è utile verificare sempre se provvedimenti intervenuti nelle more (es. decisioni del riesame o del giudice che modificano la misura) abbiano eliminato l'interesse impugnatorio prima di proseguire in cassazione.
- La distinzione fra inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse e altre cause di inammissibilità previste dal codice processuale è rilevante ai fini delle conseguenze processuali e delle eventuali sanzioni: la prima non implica automaticamente pene pecuniarie o condanne alle spese.
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