Cassazione Penale, Ordinanza n. 21948/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la violazione di un divieto di accesso alle aree di parcheggio in prossimità di una clinica, disposto dal Questore. Con il primo motivo deduceva l'illegittimità del provvedimento questorile, sostenendo che non fossero state indicate le condotte antisociali che avrebbero giustificato la misura. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nella memoria difensiva depositata successivamente ribadiva l'illegittimità del provvedimento amministrativo, richiamando una precedente pronuncia di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni di merito già esaminate dai giudici di merito e mirassero a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte di appello era congrua e non manifestamente illogica, poiché fondata su risultanze dibattimentali oggettive. In particolare, il divieto del Questore riguardava anche l'accesso alle aree interdette, sicché era irrilevante che l'imputato fosse o meno intento a svolgere l'attività di parcheggiatore al momento dell'accertamento. Quanto alla doglianza sulle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice può negarle in assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza, e può limitarsi a considerare gli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.lgs. 48/2017
La violazione del divieto questorile di accesso alle aree interdette integra il reato contestato, indipendentemente dal fatto che l'interessato stesse o meno svolgendo l'attività vietata nel momento dell'accertamento, se il divieto comprende anche l'accesso.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi di segno favorevole; non basta il solo stato di incensuratezza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
La riforma ha reso insufficiente, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il mero stato di incensuratezza dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dai giudici di merito, se il ricorso si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; una motivazione congrua e fondata su risultanze oggettive è insindacabile.
- Quando un provvedimento interdittivo vieta anche l'accesso a un'area, ai fini della configurabilità della violazione rileva la presenza del destinatario nella zona interdetta, non la concreta attività da lui svolta in quel momento.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché il giudice indichi l'assenza di elementi positivi rilevanti o gli elementi decisivi considerati; non è necessario esaminare tutti i dati allegati dalle parti.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente, di per sé, per ottenere le attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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