Cassazione Penale, Sentenza n. 11021/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., della statuizione sul trattamento sanzionatorio contenuta nella sentenza di legittimità del 29/04/2025, per presunti errori materiali e/o di fatto nel computo degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione. In particolare la difesa deduceva che la Corte di appello aveva errato nell'individuare il "reato più grave" da cui far decorrere gli aumenti: secondo il ricorrente il reato più grave sarebbe stato il delitto associativo accertato con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16/07/2003 (ruolo di organizzazione e direzione nella famiglia mafiosa di Borgo Vecchio), sicché la gravità concreta di quella condotta avrebbe dovuto condurre a diversa dosimetria della pena e a diverso computo degli aumenti. Inoltre il ricorrente sosteneva che la sentenza di legittimità avesse erroneamente ritenuto che la dosimetria della pena-base non fosse stata censurata nei motivi di appello.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure proposte non dimostrassero un errore materiale o di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis: le questioni sollevate attengono essenzialmente all'applicazione di criteri giuridici per l'individuazione della violazione "più grave" e alla dosimetria del trattamento sanzionatorio (errori di diritto), mentre il ricorso straordinario si fondava su una generica e aspecifica prospettazione. Inoltre la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento sul criterio da adottare per determinare la violazione più grave (riferimento al più elevato massimo edittale e, in taluni casi, alla pena concretamente inflitta da giudici diversi). Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che consente il ricorso straordinario per errori materiali o di fatto; la Corte ha ritenuto che le censure prospettate fossero incentrate su questioni di diritto (criteri di determinazione della violazione più grave e dosimetria), non su errori materiali/fattuali atti a fondare il rimedio straordinario, e quindi il ricorso è inammissibile.
art. 173 disp. suss. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti della motivazione e della enunciazione del motivo nel ricorso; la ricostruzione della difesa è stata valutata nei limiti consentiti dalla norma sulla motivazione.
art. 81 cod. pen. (secondo comma)
Richiamato nella discussione difensiva in relazione all'individuazione del reato più grave; la Corte ha osservato che la determinazione della violazione più grave segue criteri consolidati e non può essere confusa con una semplice valutazione di maggiore disvalore concreto proposta in termini generici.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
"si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave"
Applicata in via analogica dalla Corte per il confronto tra reati giudicati da giudici diversi: quando i reati riuniti sono stati giudicati da giudici differenti, la violazione più grave si individua anche facendo riferimento alla pena concretamente inflitta per le singole violazioni.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese e l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario, salvo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norma sostanziale relativa al delitto di associazione di tipo mafioso; la fattispecie è il nucleo dell'imputazione e rileva nella determinazione della cornice edittale utilizzata nel confronto per individuare la violazione più grave.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è concepito per errori materiali o di fatto ben individuati: censure generiche o questioni principalmente di diritto (criteri di dosimetria, scelta del reato "più grave") sono difficilmente ritenute ammissibili.
- Per contestare il calcolo degli aumenti per continuazione occorre dimostrare con precisione un errore concretamente riscontrabile negli atti (es. calcoli numerici inesatti, omissione di distinti computi) o che nelle fasi di impugnazione sia stata effettivamente dedotta e conservata, nel verbale e negli atti, la censura sulla dosimetria della pena-base.
- Nella determinazione della "violazione più grave" tra reati posti in continuazione il criterio primario è il confronto dei massimi edittali (e, se necessari, dei minimi) della fattispecie; quando i reati sono stati giudicati da giudici diversi è ammissibile un confronto sulla pena concretamente inflitta (applicazione analogica dell'art. 187 disp. att. c.p.p.).
- Se la questione è già stata affrontata e risolta dalla Corte di legittimità o se la censura richiede una valutazione giuridica dei criteri di comparazione, il rimedio straordinario difficilmente troverà accoglimento: è preferibile sollevare tali profili nelle impugnazioni ordinarie e documentare chiaramente i motivi nel processo d'appello o nel ricorso per cassazione.
- Quando si contesta il trattamento sanzionatorio in presenza di più condanne pregresse, è utile allegare calcoli distinti e dimostrare l'errata applicazione del principio di autonoma determinazione degli aumenti per ciascuna violazione satellite.
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