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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40471/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (790 ore) disposta con sentenza del 13/12/2023, convertendola per il residuo in detenzione domiciliare perché l'U.E.P.E. comunicò l'arresto del condannato (26/4/2024) per il reato di stalking e l'applicazione del divieto di avvicinamento con presidio elettronico. Il ricorrente deduceva inosservanza dell'art. 62 l.689/81 e vizio di motivazione rispetto alla determinazione del residuo pena, sostenendo che l'arresto non fosse sufficiente per la revoca senza accertamento definitivo della responsabilità e lamentando l'omessa indicazione della pena residua e la mancata trasmissione al magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per un motivo diverso e pregiudiziale: ha rilevato la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione ha adottato il provvedimento "de plano" senza fissare l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 666 c.p.p. (comma 3-4) e senza garantire il contraddittorio con la partecipazione obbligatoria del difensore e del Pubblico Ministero, eccedendo le ipotesi in cui è consentito il decreto di inammissibilità. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    L'art. 666 disciplina l'incidente di esecuzione: l'udienza in camera di consiglio deve svolgersi con la partecipazione del difensore e del P.M.; solo nelle ipotesi tassative (manifesta infondatezza o mera riproposizione) è ammesso il decreto motivato "de plano". Fuori da tali ipotesi l'omissione dell'udienza determina nullità.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità che fa scaturire la regolarità del processo; la Corte ha ritenuto la nullità assoluta del provvedimento impugnato per violazione delle forme di instaurazione del contraddittorio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Collegato all'art.178, riguarda la rilevabilità d'ufficio delle nullità assolute in ogni stato e grado; la Corte l'ha richiamato per dichiarare la nullità d'ufficio del provvedimento adottato "de plano".

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle motivazioni del ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato tali censure (inosservanza di norme e vizio di motivazione), ma la Corte ha deciso per nullità procedurale d'ufficio, assorbendo i motivi dedotti.

  • art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inosservanza di norme relative alle sanzioni sostitutive; la Corte non si è pronunciata nel merito su tale censura perché ha fondato la decisione sulla nullità procedurale dell'atto impugnato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla legittimazione dell'avvocato cassazionista nominato quale sostituto processuale; la Corte conferma che il ricorso può essere proposto da avvocato iscritto all'albo speciale come sostituto del difensore non cassazionista.

Massime di principio

  • Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che incide su misure alternative alla detenzione deve essere adottato nel contraddittorio: occorre fissare l'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti, la partecipazione del Pubblico Ministero e l'assistenza obbligatoria del difensore; l'assenza di tale procedimento forma una nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
  • L'adozione "de plano" di un decreto che decide sull'istanza d'esecuzione è legittima solo nelle ipotesi tassative di manifesta infondatezza o di mera riproposizione: se il giudice valuta nel merito la richiesta, deve seguire la procedura camerale.
  • Se la revoca di una pena sostitutiva è decisa senza il necessario contraddittorio, la parte interessata può ottenere l'annullamento del provvedimento per vizi procedurali, indipendentemente dall'esito sostanziale della valutazione sui fatti (es. accertamento della responsabilità per reati successivi).
  • Quando si impugna un'ordinanza esecutiva è utile sollevare sia censure di merito (inosservanza di norme sostanziali, vizio di motivazione) sia verificare la correttezza delle forme procedurali: le nullità procedurali possono essere più rapidamente decisive e rilevate d'ufficio.
  • In caso di annullamento per nullità procedurale, gli atti vengono rimessi al giudice dell'esecuzione di merito (qui la Corte d'appello) per riesame rispettando la regolare procedura, con possibile nuova valutazione sulle misure sostitutive e sulla pena residua.

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