Cassazione Civile, Sentenza n. 7482/2020 del 23/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia traeva origine dal recupero da parte dell’INPS di sgravi contributivi fruiti dalla società nel periodo marzo 1995-novembre 1997, nell’ambito delle agevolazioni concesse alle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. La Commissione europea, con decisione del 25 novembre 1999 (2000/394/CE), aveva ritenuto incompatibili con il mercato comune determinati aiuti concessi sotto forma di sgravi. La società aveva opposto la cartella esattoriale di recupero e il Tribunale aveva accolto l’opposizione. In appello, su impugnazione dell’INPS, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 18 febbraio 2014, aveva dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 1, comma 356, della L. n. 228/2012. La società ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) violazione dell’art. 117 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU, sostenendo che la disciplina sopravvenuta interferiva nei processi pendenti a vantaggio dello Stato e comprometteva la tutela giurisdizionale; 2) violazione degli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. e dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, certezza del diritto e legittimo affidamento, censurando la speciale estinzione del giudizio e la perdita di efficacia delle pronunce non passate in giudicato; 3) violazione degli artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 113 Cost., contestando l’assenza di una effettiva soddisfazione della pretesa e deducendo che la procedura di recupero poneva sulle imprese un difficile onere di prova negativa, anche rispetto a documentazione contabile non più soggetta a obbligo di conservazione; 4) omesso esame del rilievo del giudice di primo grado circa il mancato superamento della soglia de minimis. La società sosteneva inoltre di conservare interesse a una decisione di merito sulle originarie contestazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di un interesse attuale all’impugnazione. Ha ritenuto che la disciplina della L. n. 228/2012 avesse natura procedimentale, attuasse l’obbligo derivante dalla decisione della Commissione europea e azzerasse le posizioni processuali pregresse, salvo quelle coperte da giudicato. In particolare, la legge aveva previsto la nullità dei titoli amministrativi di recupero contestati in giudizio e affidato all’INPS una nuova attività istruttoria, al termine della quale poteva essere notificato un nuovo provvedimento motivato di recupero, impugnabile dall’impresa. Poiché la cartella originariamente opposta era rimasta priva di effetti, la situazione coincideva sostanzialmente con quanto richiesto dalla società in primo grado; le sue ragioni avrebbero potuto essere fatte valere nell’eventuale nuovo giudizio. Per questa ragione la Corte non ha ritenuto necessario accogliere le censure costituzionali, convenzionali ed europee. Il quarto motivo, relativo alla soglia de minimis, non è stato esaminato autonomamente, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per carenza d’interesse. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 351-356
Trattasi, all’evidenza, di disposizioni di natura procedimentale destinate a porre termine ad un contenzioso che aveva riguardato le imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, operanti nei territori di Venezia e Chioggia a seguito della decisione n. 2000/394/CE della Commissione Europea del 25 novembre 1999.
La disciplina è qualificata come procedimentale: estingue i giudizi pendenti sul recupero degli aiuti e riorganizza l’attività istruttoria e l’eventuale recupero secondo le nuove regole.
art. 117 Cost.
In effetti, la contestata normativa sopravvenuta non ha fatto altro che dare attuazione all’obbligo comunitario ed è esente da profili di irragionevolezza e non viola in alcun modo i principi di eguaglianza, di separazione del potere legislativo da quello giudiziario e del diritto di difesa all’interno di un giusto processo.
La disciplina nazionale di estinzione dei giudizi, adottata per attuare l’obbligo comunitario di recupero degli aiuti, non è ritenuta incompatibile con i parametri costituzionali invocati.
art. 6 CEDU
In effetti, la contestata normativa sopravvenuta non ha fatto altro che dare attuazione all’obbligo comunitario ed è esente da profili di irragionevolezza e non viola in alcun modo i principi di eguaglianza, di separazione del potere legislativo da quello giudiziario e del diritto di difesa all’interno di un giusto processo.
L’estinzione dei processi pendenti non viola, secondo la Corte, il diritto di difesa e le garanzie del giusto processo, poiché resta possibile contestare in giudizio l’eventuale nuovo atto di recupero.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
In effetti, la contestata normativa sopravvenuta non ha fatto altro che dare attuazione all’obbligo comunitario ed è esente da profili di irragionevolezza e non viola in alcun modo i principi di eguaglianza, di separazione del potere legislativo da quello giudiziario e del diritto di difesa all’interno di un giusto processo.
La disciplina non determina, nella fattispecie, una lesione rilevante della posizione patrimoniale tutelata, anche perché la cartella contestata perde efficacia e l’eventuale recupero richiede un nuovo procedimento e un nuovo atto impugnabile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta estingue i giudizi pendenti sul recupero di aiuti di Stato, dichiara nulli i titoli di recupero contestati e rimette all’amministrazione una nuova istruttoria e l’eventuale emissione di un nuovo atto, la parte non conserva interesse a impugnare la pronuncia estintiva se il titolo contestato ha perso efficacia e le sue ragioni possono essere fatte valere contro l’eventuale nuovo atto.
- La declaratoria di estinzione dei giudizi prevista da una disciplina procedimentale di attuazione di un obbligo europeo non viola, di per sé, il diritto di difesa e il principio del giusto processo quando resta impregiudicata la possibilità di contestare giudizialmente il successivo provvedimento di recupero.
- La carenza di un interesse attuale all’impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso; quando tale ragione è assorbente, le censure di merito e le ulteriori questioni prospettate non richiedono una decisione autonoma.
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