Cassazione Civile, Sentenza n. 7470/2020 del 19/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, licenziato il 25 maggio 2011 e posto in mobilità per ventiquattro mesi, aveva chiesto il 12 luglio 2011 la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L. n. 223 del 1991. L'INPS aveva riconosciuto soltanto le mensilità dal 1° settembre al 31 dicembre 2011, sostenendo che il finanziamento della mobilità in deroga era stato disposto per il solo anno finanziario 2011 e che le proroghe per gli anni successivi non potevano essere incluse nell'anticipazione. Il Tribunale di Pinerolo aveva riconosciuto il diritto all'intero importo; la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 19 giugno 2014, aveva confermato tale decisione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina dell'indennità di mobilità e delle relative proroghe. Ha sostenuto che l'anticipazione dovesse essere limitata alle mensilità spettanti fino al 31 dicembre 2011, poiché l'opzione comportava la cancellazione dalle liste di mobilità nel 2011 e il finanziamento era circoscritto a quell'anno; il lavoratore, pertanto, non avrebbe potuto ottenere anticipatamente anche le mensilità successive, pur astrattamente spettanti in forza delle proroghe legislative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto che l'estensione del trattamento di mobilità ai lavoratori interessati dalle proroghe legislative operi anche per il pagamento anticipato previsto dall'art. 7, comma 5, della L. n. 223 del 1991 e riguardi l'intero importo spettante, non soltanto le mensilità comprese nell'anno in cui l'anticipazione è stata concessa. La cancellazione dalle liste conseguente all'esercizio dell'opzione non è ostativa, perché il diritto al trattamento matura anteriormente alla cancellazione, anche quando il pagamento avvenga in un'unica soluzione anticipata. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 5, L. 23 luglio 1991, n. 223
In tema di indennità di mobilità, l’estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dal D.L. n. 148 del 1993, art. 7, comma 7, conv. con modif. dalla L. n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5, in riferimento all’integrale importo spettante e non limitatamente all’anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell’esercizio dell’opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell’indennità in un’unica soluzione ed in via anticipata.
La corresponsione anticipata prevista dall'art. 7, comma 5, comprende l'integrale importo dell'indennità spettante, anche quando esso ricomprenda mensilità relative a proroghe successive all'anno di concessione; la cancellazione dalle liste conseguente all'opzione non esclude il diritto, maturato prima di essa.
art. 7, comma 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236
In tema di indennità di mobilità, l’estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dal D.L. n. 148 del 1993, art. 7, comma 7, conv. con modif. dalla L. n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5, in riferimento all’integrale importo spettante e non limitatamente all’anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell’esercizio dell’opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell’indennità in un’unica soluzione ed in via anticipata.
L'estensione del trattamento di mobilità prevista per i dipendenti delle imprese commerciali considerate dalla norma, comprese le successive proroghe, rileva anche ai fini dell'anticipazione e non può essere limitata all'anno finanziario in cui questa è concessa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Il contributo aggiuntivo è pari a quello dovuto per il ricorso, secondo la previsione richiamata, se dovuto.
Massime di principio
- L'estensione legislativa del trattamento di mobilità, comprese le successive proroghe, opera anche quando il lavoratore scelga la corresponsione anticipata in un'unica soluzione e deve essere commisurata all'intero importo spettante, non alle sole mensilità comprese nell'anno in cui l'anticipazione è concessa.
- La cancellazione dalle liste di mobilità conseguente all'opzione per il pagamento anticipato non impedisce il riconoscimento dell'intero trattamento spettante, poiché il relativo diritto matura prima della cancellazione.
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