Cassazione Civile, Sentenza n. 7305/2020 del 16/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
Due lavoratrici avevano ottenuto dal Tribunale di Massa la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle incentivazioni previste dall’art. 70 del CCNL Poste Italiane del 14 aprile 2011. La Corte d’appello di Genova, riuniti i procedimenti, aveva confermato le decisioni. La controversia riguardava i premi relativi al secondo trimestre del 2011 e i disservizi verificatisi nel giugno 2011 nel sistema informatico fornito da un’impresa esterna, che avevano determinato un’anomala riduzione delle operazioni in alcuni uffici e un aumento in altri, compresi quelli delle lavoratrici, nei quali il sistema non era ancora attivo. La società ricorse per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del CCNL, dell’art. 1175 c.c. e degli artt. 41 e 111 Cost. Sosteneva che, poiché il contratto collettivo non fissava il momento della rimodulazione del piano incentivante, questa potesse avvenire in qualsiasi momento, previa informativa sindacale; che le scelte imprenditoriali non fossero sindacabili dal giudice; e che, per gli uffici interessati, era stata adottata una soluzione imparziale per il premio del secondo trimestre prima della consuntivazione dei dati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la rimodulazione del piano incentivante opera per il futuro e non può incidere su obiettivi già raggiunti dai lavoratori. L’art. 70 del CCNL prevede che l’informativa sindacale preceda la rimodulazione e collega quest’ultima a esigenze di mutamento organizzativo o a mutamenti dello scenario di mercato. Il disservizio del sistema informatico imputabile a un fornitore esterno, qualificabile come episodio di ipotetico inadempimento contrattuale, non rientra in nessuna delle due ipotesi contrattuali. Perciò le ulteriori doglianze della società sulle scelte imprenditoriali e sulla soluzione adottata per il calcolo dei premi sono state ritenute improprie o non conferenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione agli avvocati antistatari indicati in sentenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 70 CCNL Poste Italiane 14 aprile 2011
La disposizione collettiva è invero del tutto chiara nel prevedere che l’informazione alle organizzazioni sindacali debba essere data prima dell’intervento di rimodulazione e che questo intervento, a sua volta, dipende dal manifestarsi di una esigenza di mutamento organizzativo o dal profilarsi di mutamenti negli scenari di mercato.
L’informativa sindacale deve precedere la rimodulazione, che è ammessa soltanto in presenza di esigenze di mutamento organizzativo o di mutamenti dello scenario di mercato; non può essere utilizzata per modificare retroattivamente premi relativi a obiettivi già raggiunti.
art. 93 c.p.c.
Di esse va disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore degli avvocati Galleano e Biagini, come da loro dichiarazione e richiesta.
In presenza della dichiarazione e della richiesta dei difensori, le spese liquidate possono essere distratte in loro favore.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato al quale è commisurato l’ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una disciplina collettiva consente di rimodulare un piano di incentivazione in presenza di mutamenti organizzativi o di scenario di mercato e impone l’informazione sindacale, quest’ultima deve precedere l’intervento e la rimodulazione può incidere sui premi futuri, non sugli obiettivi già raggiunti dai lavoratori.
- Il disservizio di un sistema informatico fornito da un’impresa esterna, in quanto ipotetico inadempimento contrattuale del fornitore, non costituisce di per sé un mutamento organizzativo né un mutamento dello scenario di mercato idoneo a giustificare la rimodulazione del piano incentivante prevista per tali causali.
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