Cassazione Civile, Sentenza n. 7484/2020 del 23/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L’assicurato aveva chiesto il riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, della L. n. 388 del 2000, nella misura di due mesi per ciascun anno di lavoro dal 15 giugno 1983 al 31 maggio 2009, nonché l’accredito figurativo per il servizio militare. I giudici di merito avevano riconosciuto l’accredito per il periodo di servizio presso l’Accademia navale dal 16 ottobre 1972 al 30 settembre 1975, reputando i primi tre anni sostitutivi della leva obbligatoria, ma avevano escluso il periodo successivo di ferma volontaria; avevano inoltre negato il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza 1° ottobre 2009, per difetto del requisito contributivo. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’11 marzo 2014, aveva respinto l’impugnazione dell’INPS. L’INPS ha proposto un unico articolato motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56, comma 1, lett. a), n. 1, della L. n. 153 del 1969, art. 49, comma 1, e del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 81. Ha sostenuto che l’accredito figurativo per il periodo in Accademia non potesse eccedere la durata della leva obbligatoria, pari nella specie a ventiquattro mesi, e che non fosse giustificato porre a carico della previdenza sociale il periodo ulteriore, corrispondente a una scelta dell’interessato. Ha inoltre richiamato la disciplina che poneva a carico dello Stato le spese di mantenimento degli allievi soltanto per i primi due anni di corso. Il resistente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità; la Corte ha disatteso l’eccezione.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità e accolto il ricorso dell’INPS. Ha ribadito che l’accredito figurativo del servizio militare o equiparato non può estendersi ai periodi svolti oltre la durata della leva obbligatoria quando la prosecuzione dipende da una scelta dell’interessato. Per il periodo trascorso presso l’Accademia navale, il limite è dunque quello della ferma di leva vigente ratione temporis, pari nel caso concreto a ventiquattro mesi, e non l’intero periodo dei primi tre anni riconosciuto dalla Corte territoriale. La sentenza è stata cassata in parte qua; poiché occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 49 L. n. 153/1969
La L. n. 153 del 1969, nel prevedere che i periodi di servizio militare e quelli equiparati sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del diritto e della determinazione della pensione dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche se eccedenti la durata del servizio di leva, non si riferisce ai periodi di servizio militare svolti, a domanda dell’interessato, oltre i limiti del servizio di leva, giacchè la norma è intesa ad evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali in relazione ad eventi che ne impediscano l’attività lavorativa, esigenza non configurabile quando il servizio reso corrisponde ad una precisa scelta del soggetto, onde, ai fini dell’accredito dei cosiddetti contributi figurativi, non può esservi equiparazione tra il servizio militare di leva obbligatorio e quello espletato in periodo di cosiddetta rafferma nel servizio, effettuato su domanda dal militare.
L’estensione dell’utilità previdenziale anche oltre la durata della leva non comprende il servizio militare proseguito su domanda dell’interessato: la contribuzione figurativa tutela l’assicurato rispetto a periodi che impediscono l’attività lavorativa senza dipendere da una sua scelta.
art. 81 D.P.R. n. 237/1964
La protezione dell’ordinamento, attraverso il riconoscimento della contribuzione figurativa, deve essere limitata al periodo corrispondente a quello della leva obbligatoria come disciplinata, quanto alla durata (nella specie, biennale), dalle norme applicabili ratione temporis; l’esclusione dei periodi successivi al biennio, trascorsi in Accademia militare, dal riconoscimento come utili ai fini in questione si fonda, secondo quanto deve ricavarsi dal dato testuale della norma, sulla libera scelta compiuta dall’interessato di proseguire negli anni di corso successivi al secondo.
La durata della leva obbligatoria rilevante per delimitare l’accredito figurativo è quella stabilita dalla disciplina applicabile ratione temporis; nel caso deciso era di ventiquattro mesi, sicché il periodo utile presso l’Accademia non poteva superare tale limite.
art. 56 R.D.L. n. 1827/1935
Dopo l’inizio dell’assicurazione sono computati utili a richiesta dell’assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purchè complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell’art. 136.
Il computo dei periodi di servizio militare effettivo ai fini pensionistici è soggetto al limite complessivo del periodo corrispondente al servizio di leva.
art. 1 L. n. 877/1950
La L. n. 877 del 1950, art. 1 pone a carico dello Stato le spese per il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l’Esercito, per la Marina e per l’Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso.
La limitazione al primo e al secondo anno degli oneri statali di mantenimento degli allievi è considerata dalla Corte coerente con l’esclusione dell’accredito figurativo per gli anni successivi, che eccedono il periodo di leva obbligatoria.
Massime di principio
- L’accredito figurativo per il servizio militare o equiparato non si estende ai periodi svolti oltre la durata della leva obbligatoria quando la prosecuzione del servizio dipende da una scelta dell’interessato; manca, in tal caso, la finalità di proteggere l’assicurato da un’interruzione dell’attività lavorativa non volontaria.
- Per determinare il limite temporale dell’accredito figurativo relativo al servizio presso un’Accademia militare occorre fare riferimento alla durata della leva obbligatoria stabilita dalla normativa applicabile ratione temporis, anche quando il corso o la progressione formativa militare proseguano oltre tale durata.
- L’obbligatorietà o la propedeuticità dei successivi periodi di formazione e le regole sull’arruolamento non modificano il limite previdenziale, quando la norma primaria collega l’accredito alla durata della leva obbligatoria e la prosecuzione oltre tale limite dipende dalla scelta di continuare il corso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 23 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7485/2020 del 23/03/2020
- Sentenza lavoro · 23 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7482/2020 del 23/03/2020
- Sentenza lavoro · 19 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7470/2020 del 19/03/2020
- Sentenza lavoro · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7566/2020 del 27/03/2020
- Sentenza lavoro · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7567/2020 del 27/03/2020
- Sentenza lavoro · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7305/2020 del 16/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →