Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1674/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso principale impugna la decisione del Tribunale di Aosta che aveva confermato la mancata esecutività di una sentenza di primo grado (Trib. Roma n. 3516/2012) che aveva dichiarato l'inefficacia, nei confronti di Teresa Di Macco, della cessione di credito dalla Mobiliare Roma alla Eurosecurities. I motivi articolati sono: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 282 c.p.c., sostenendo che la sentenza dichiarativa/costitutiva del 2012 sarebbe comunque esecutiva; 2) violazione degli artt. 282 e 337 c.p.c. e dell'art. 2740 c.c., deducendo che la sentenza n. 3516/2012 sarebbe passata in giudicato; 3) omissione di pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver considerato che la Eurosecurities non avrebbe impugnato specifici capi della sentenza di primo grado, con il conseguente passaggio in giudicato sul credito risarcitorio a favore della Di Macco.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando il principio consolidato che le sentenze costitutive non sono in via generale esecutive, salvo che la parte condannatoria sia meramente dipendente dall'effetto costitutivo) ma ha accolto il secondo e il terzo motivo, riqualificando il terzo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perché la pronuncia del Tribunale di Aosta è risultata carente sotto il profilo motivazionale rispetto alla questione decisiva del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata al Tribunale di Torino per nuovo esame (anche sulle spese). Il ricorso incidentale della Eurosecurities è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2901 cod. civ.

    Richiamato nel contesto della esecutività dei titoli: la Corte conferma che l'esecuzione su sentenze costitutive è limitata e richiede passaggio in giudicato salvo casi di condanna meramente dipendente dall'effetto costitutivo

  • art. 282 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla qualificazione dei provvedimenti giurisdizionali e al loro uso come titolo esecutivo; la Corte verifica la corretta applicazione nel caso di sentenze costitutive

  • art. 337 cod. proc. civ.

    Richiamato in tema di decorso dei termini e del passaggio in giudicato e della relativa efficacia del titolo; posto a fondamento della censura circa il giudicato della sentenza di primo grado

  • art. 2740 cod. civ.

    Rinvio alla responsabilità patrimoniale del debitore e alla rilevanza del titolo esecutivo; usato per sostenere che il titolo (sentenza) sarebbe idoneo a soddisfare il credito

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato per contestare omissione di pronuncia: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non ha adeguatamente motivato sul profilo decisivo del passaggio in giudicato, configurando omissione di valutazione su fatto decisivo

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di riqualificare i motivi di ricorso; utilizzata dalla Corte per ricondurre il terzo motivo nell'ambito censurabile

  • art. 383 cod. proc. civ., comma 1

    Norma che disciplina il rinvio della causa quando la sentenza cassata non può essere decisa nel merito dalla Corte; applicata per rinviare la causa al Tribunale di Torino

  • art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002

    Richiamata in punto di contributo unificato: la Corte ha disposto che, essendo l'impugnazione accolta, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo

Massime di principio

  • Le sentenze costitutive non sono in linea generale esecutive: l'esecutività richiede il passaggio in giudicato salvo che la condanna sia meramente dipendente dall'effetto costitutivo (eccezione ristretta).
  • Il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi deve valutare l'effettiva esistenza e l'attualità del titolo esecutivo e tenere conto di eventuali successivi sviluppi processuali (es. sopravvenuto giudicato su punti rilevanti).
  • La mancata motivazione sul punto decisivo dell'esistenza o del passaggio in giudicato di un titolo configura vizio sostanziale della decisione e può determinare la cassazione per difetto di adeguata motivazione.
  • Se la parte avversaria non impugna specifici capi di una sentenza, ciò può comportare il passaggio in giudicato di quei capi e rendere esecutivo il relativo riconoscimento del credito; il giudice deve esaminare tale circostanza.
  • Il ricorso incidentale può essere assorbito quando la Corte, accogliendo i motivi principali, risolve le questioni fondamentali; il giudice del rinvio provvederà nuovamente anche sulle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.