Cassazione Civile, Sentenza n. 1519/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Veritas ha impugnato la decisione che escludeva l'assoggettabilità ad IVA delle tariffe per la gestione rifiuti. I motivi comprendevano: contestazione della interpretazione delle norme sull'IVA (in particolare artt. 1, 3, 4 del d.P.R. 633/1972) e delle disposizioni sul servizio rifiuti (art. 49 d.lgs. 22/1997 e art. 238 d.lgs. 152/2006); deduzione che la Tariffa Integrata Ambientale 2 (TIA2) dovesse avere natura privatistica in base all'art. 14, comma 33, del d.l. 78/2010 e quindi essere soggetta ad IVA; censura della sentenza per aver ritenuto assente un rapporto corrispettivo sinallagmatico tra servizio e pagamento e richiamo alla nozione economica di corrispettivo ai sensi della normativa IVA e della giurisprudenza europea; inoltre contestazione dell'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 13 della Direttiva IVA 2006/112/CE ai soggetti privati affidatari del servizio e deduzione di possibili effetti distorsivi sulla concorrenza e aiuti di Stato.
La decisione
Le Sezioni Unite con la sentenza n.8361 del 07/05/2020 hanno stabilito che la TIA2 di cui all'art. 238 del d.lgs. 152/2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. 78/2010, ha natura privatistica ed è soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. 633/1972. In osservanza di tale statuizione il secondo motivo di ricorso di Veritas è stato accolto; la sentenza impugnata è stata cassata e il giudice ha deciso nel merito: ai resistenti (Rodolfo Volpato, Armidio Scattolin, Mirco Cercato e Alfeo Babato) spetta la ripetizione delle somme versate a titolo di IVA per la TIA1, mentre non spetta la ripetizione delle somme riscosse dalla Veritas per IVA applicata alla TIA2. Le spese sono compensate tra le parti per reciproca soccombenza, con esclusione di pronuncia sulle spese per Esterina Andretto che non ha difeso.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972 (artt. 1, 3, 4)
La Corte ha richiamato queste norme come criteri per l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni; in particolare si è ritenuto che, se la tariffa ha natura privatistica e sussiste un collegamento economico tra servizio e corrispettivo, opera l'assoggettamento IVA previsto dagli artt. richiamati.
d.lgs. n. 152/2006 (art. 238)
Disciplina la Tariffa Integrata Ambientale; le Sezioni Unite hanno ritenuto che la TIA2 prevista da tale articolo, come interpretata dalla normativa successiva, abbia natura privatistica e quindi possa essere soggetta ad IVA.
d.lgs. n. 22/1997 (art. 49)
La precedente tariffa per lo smaltimento (TIA1) prevista dall'art.49 è stata in passato qualificata dalle Sezioni Unite come di natura tributaria e non assoggettabile ad IVA; tale statuizione è stata confermata come base per le restituzioni relative alla TIA1.
d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010 (art. 14, comma 33)
Questa disposizione è stata interpretata, in combinato con l'art. 238 d.lgs.152/2006, come conferente alla TIA2 una natura privatistica, con la conseguente possibilità di assoggettamento ad IVA.
Direttiva 2006/112/CE (art. 13, comma 1)
L'esenzione prevista per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità è rilevante, ma la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui tale esenzione non si applica quando l'attività è affidata a terzi che operano in posizione autonoma; pertanto soggetti privati operanti in autonomia non rientrano nell'esenzione.
D.M. 24/10/2000, n. 370 (artt. 1 co.1 e 2 co.1)
Riferimento normativo che consente l'emissione di bollette che tengono luogo di fatture per servizi resi, con annotazione nei registri IVA; citato nel contesto della possibile fatturazione delle prestazioni rifiuti.
Sezioni Unite Corte Suprema (sent. n. 8361/2020)
Sentenza chiave che ha stabilito la natura privatistica della TIA2 e la conseguente soggezione ad IVA secondo la normativa nazionale sull'IVA.
Sezioni Unite Corte Suprema (sent. n. 5078/2016)
Giurisprudenza precedente richiamata che aveva stabilito la natura tributaria della tariffa prevista dall'art.49 d.lgs.22/1997 (TIA1), escludendone l'assoggettamento ad IVA.
Massime di principio
- Distinguere con cura tra TIA1 e TIA2: la giurisprudenza di legittimità ha qualificato la TIA1 (art.49 d.lgs.22/1997) come tariffa tributaria non assoggettabile ad IVA, mentre la TIA2 (art.238 d.lgs.152/2006 interpretata dall'art.14, c.33 d.l.78/2010) è stata riconosciuta come avente natura privatistica e quindi soggetta ad IVA.
- Per valutare l'assoggettabilità ad IVA prevale l'analisi della natura economica della prestazione e del collegamento economico tra servizio e corrispettivo piuttosto che la qualificazione formale o la cornice negoziale/autoritativa.
- L'esenzione per gli atti svolti in quanto pubbliche autorità (Direttiva 2006/112/CE, art.13) non si applica automaticamente quando il servizio è affidato a soggetti terzi che operano con autonomia organizzativa: in tali casi la prestazione può essere soggetta ad IVA.
- La nozione di corrispettivo ai fini IVA deve essere valutata in termini di collegamento economico e funzione economica del pagamento; la sinallagmaticità civilistica non è un requisito esclusivo per escludere l'IVA.
- In controversie su qualificazione fiscale di tariffe per servizi pubblici occorre verificare la normativa nazionale interpretata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che privilegia la sostanza economica. Le decisioni delle Sezioni Unite sulle questioni omologhe sono decisive per la risoluzione di rimostranze degli utenti o dei gestori.
- In ipotesi di contestazioni su rimborsi IVA, distinguere chiaramente quali anni e quali voci tariffarie sono coinvolte; la pronuncia può riconoscere rimborsi per una categoria (es. TIA1) e negarne altri (es. TIA2), con effetti diversi sulla responsabilità del gestore e sull'obbligo di restituzione.
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