Cassazione Civile, Sentenza n. 1524/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano l'avviso di accertamento e la sentenza di primo grado ritenendo che: l'avviso fosse privo di motivazione sufficiente; la passività bancaria accollata alla società in occasione del conferimento fosse inerente al terreno conferito in quanto il finanziamento era stato richiesto per interventi di riqualificazione; la CTR avrebbe omesso di esaminare e motivare adeguatamente documenti (tra cui la richiesta di apertura di credito e la perizia) e le allegate circostanze che avrebbero dimostrato l'inerenza della passività.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che: la CTR ha motivato adeguatamente il rigetto delle censure (il sindacato sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"); l'avviso era sufficientemente motivato ai sensi dell'art.7 della legge n.212/2000; ai sensi dell'art.50 del d.P.R. n.131/1986 solo le passività inerenti al bene trasferito sono deducibili e, nel caso concreto, l'apertura di credito era stata effettivamente utilizzata prima del conferimento per scopi non inerenti il terreno, per cui la passività non era inerente. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante la mera circostanza che la richiesta di apertura di credito avesse indicato una finalità di riqualificazione, posto che l'effettivo impiego dei fondi risultava diverso. Conseguentemente il ricorso è respinto, i ricorrenti sono condannati a rifondere le spese di causa (liquidate in €7.000,00 oltre spese prenotate a debito) e al pagamento del contributo unificato secondo la normativa richiamata.
Norme richiamate
art.132 c.p.c., comma 2, n.4
Richiamato in relazione al sindacato sulla motivazione: la Corte territoriale è stata ritenuta non carente nella motivazione secondo il "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 Cost.; la sentenza impugnata non soffre delle ipotesi di nullità indicate dalle Sezioni Unite.
art.112 c.p.c.
Il vizio relativo all'omesso esame di specifiche questioni viene valutato dalla Corte, la CTR ha motivato (anche implicitamente) le ragioni del rigetto delle censure sollevate dai ricorrenti.
art.360 c.p.c., comma 1, n.5
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"
Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è circoscritto ai casi di carenza motivazionale assoluta o macroscopica; la CTR non ricade in tali ipotesi.
art.7 legge 27 luglio 2002, n.212
"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241 ... La motivazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio ... e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria"
La Corte ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione quando l'amministrazione rende note le ragioni della pretesa in modo tale da consentire l'esercizio della difesa; l'avviso conteneva indicazioni chiare sulle ragioni della pretesa e i ricorrenti hanno svolto una difesa ampia, dimostrando di avere compreso l'oggetto del contendere.
art.50 d.P.R. 26 aprile 1986, n.131
"sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento" (cit. Cass. 23234/2015)
Per l'imposta di registro, l'inerenza richiede un collegamento diretto tra la passività e il bene conferito; se il finanziamento è stato utilizzato prima del conferimento per scopi non riconducibili all'immobile, la passività non è inerente e non è deducibile.
art.20 d.P.R. n.131/1986
Richiamo ritenuto fuori luogo nel caso specifico perché riguarda l'interpretazione degli atti soggetti a registrazione e non la determinazione della base imponibile ex art.50; la Corte ha precisato il contesto di corretta applicazione della norma pertinente (art.50).
art.115 c.p.c.
Il giudice può fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati dalle parti costituite; la CTR ha valorizzato fatti non contestati (uso dell'apertura di credito prima del conferimento) come base della decisione.
art.2697 c.c.
Richiamata dai ricorrenti in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto la contestazione dei fatti insufficiente e quindi fuori luogo l'invocazione dell'art.2697 quando i fatti non erano specificamente contestati.
art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (introdotto dall'art.1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.228)
Richiamato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore pagamento del contributo unificato a carico del ricorrente; la Corte dà atto della applicabilità della norma in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in modo da permettere al contribuente di esercitare la difesa (art.7 L.212/2000).
- Ai fini dell'applicazione dell'art.50 d.P.R. n.131/1986, la passività è "inerente" solo se esiste un collegamento diretto tra il debito e il bene trasferito; la mera richiesta di un finanziamento per una certa finalità non prova l'inerenza se l'effettivo utilizzo dei fondi è risultato diverso.
- La Corte di legittimità limita il controllo sulla motivazione al "minimo costituzionale": motivazione formale e lineare, argomentata e non contraddittoria è generalmente sufficiente; solo carenze gravi danno luogo a vizio cassabile (art.360 c.p.c., comma 1, n.5).
- Se una circostanza fattuale non è specificamente contestata in giudizio, il giudice può ritenerla provata e darvi rilievo ai fini della decisione (art.115 c.p.c.), con conseguente riduzione dell'onere probatorio richiesto alla parte che vuole invertire quella situazione.
- Documenti che attestano una 'richiesta' o un'intenzione non prevalgono sull'evidenza dell'effettivo utilizzo dei fondi: per valutare l'inerenza conta l'uso concreto delle somme e il rapporto diretto con il bene trasferito.
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