Cassazione Civile, Sentenza n. 1521/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione proposta dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la pronuncia della Commissione provinciale di Udine che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi (II.DD.) e IVA per gli anni 2003-2005. Durante il processo di cassazione le parti hanno presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 119/2018 e la documentazione attestante l'adempimento delle condizioni previste; l'Agenzia e i contribuenti hanno concordato sulla richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, rilevando che i contribuenti e l'intimato hanno adempiuto alle condizioni richieste per la definizione agevolata e che l'Agenzia ha attestato il perfezionamento dell'iter procedimentale. Nei termini di legge non è stato opposto diniego né è stata richiesta la trattazione del procedimento; per legge le spese rimangono a carico delle parti (art. 6, comma 13, ultima parte). Il ricorso per cassazione quindi è stato estinto senza decisione sul merito
Norme richiamate
decreto-legge 119/2018, art. 6
L'art. 6 disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari: se il contribuente adempie ai requisiti e l'Amministrazione perfeziona l'iter entro i termini indicati, il giudizio viene estinto; la Corte ha ritenuto che la prova documentale e l'attestazione dell'Agenzia siano sufficienti per dichiarare l'estinzione e che le spese restino a carico delle parti secondo il comma 13
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla "definizione agevolata" prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018 e produce la documentazione che dimostra l'adempimento, il giudizio pendente viene dichiarato estinto purché l'Amministrazione non abbia espresso diniego nei termini
- L'attestazione dell'Agenzia delle entrate sul perfezionamento dell'iter procedimentale è elemento decisivo per la dichiarazione di estinzione da parte della Corte di cassazione
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata è una estinzione processuale: non viene pronunciata una decisione sul merito delle questioni tributari sottese agli avvisi impugnati
- Le spese del procedimento, secondo l'art. 6 comma 13, restano a carico delle parti salvo diversa disposizione: l'estinzione non comporta un 'vincitore' processuale con attribuzione automatica delle spese alla parte soccombente
- È essenziale rispettare i termini previsti dalla norma (es. commi 12-13) per evitare il rigetto dell'istanza di definizione; conservare e depositare la documentazione probatoria del pagamento e della perfezione dell'iter è cruciale
- Quando entrambe le parti concordano sulla estinzione e la documentazione è completa, la Corte potrà dichiarare l'estinzione anche se il ricorso per cassazione era fondato su più motivi
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