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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1521/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione proposta dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la pronuncia della Commissione provinciale di Udine che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi (II.DD.) e IVA per gli anni 2003-2005. Durante il processo di cassazione le parti hanno presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 119/2018 e la documentazione attestante l'adempimento delle condizioni previste; l'Agenzia e i contribuenti hanno concordato sulla richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, rilevando che i contribuenti e l'intimato hanno adempiuto alle condizioni richieste per la definizione agevolata e che l'Agenzia ha attestato il perfezionamento dell'iter procedimentale. Nei termini di legge non è stato opposto diniego né è stata richiesta la trattazione del procedimento; per legge le spese rimangono a carico delle parti (art. 6, comma 13, ultima parte). Il ricorso per cassazione quindi è stato estinto senza decisione sul merito

Norme richiamate

  • decreto-legge 119/2018, art. 6

    L'art. 6 disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari: se il contribuente adempie ai requisiti e l'Amministrazione perfeziona l'iter entro i termini indicati, il giudizio viene estinto; la Corte ha ritenuto che la prova documentale e l'attestazione dell'Agenzia siano sufficienti per dichiarare l'estinzione e che le spese restino a carico delle parti secondo il comma 13

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce alla "definizione agevolata" prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018 e produce la documentazione che dimostra l'adempimento, il giudizio pendente viene dichiarato estinto purché l'Amministrazione non abbia espresso diniego nei termini
  • L'attestazione dell'Agenzia delle entrate sul perfezionamento dell'iter procedimentale è elemento decisivo per la dichiarazione di estinzione da parte della Corte di cassazione
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata è una estinzione processuale: non viene pronunciata una decisione sul merito delle questioni tributari sottese agli avvisi impugnati
  • Le spese del procedimento, secondo l'art. 6 comma 13, restano a carico delle parti salvo diversa disposizione: l'estinzione non comporta un 'vincitore' processuale con attribuzione automatica delle spese alla parte soccombente
  • È essenziale rispettare i termini previsti dalla norma (es. commi 12-13) per evitare il rigetto dell'istanza di definizione; conservare e depositare la documentazione probatoria del pagamento e della perfezione dell'iter è cruciale
  • Quando entrambe le parti concordano sulla estinzione e la documentazione è completa, la Corte potrà dichiarare l'estinzione anche se il ricorso per cassazione era fondato su più motivi

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