Cassazione Civile, Sentenza n. 1520/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2005 fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello studio di settore. La ricorrente contestava che lo studio di settore fosse stato applicato in modo automatico e senza motivazione, che lo scostamento venisse considerato sufficiente da solo a fondare l'accertamento (nonostante non costituisse una grave incongruenza), che non fossero state rispettate le regole del contraddittorio endoprocedimentale e dell'onere della prova, e che la Commissione regionale non avesse adeguatamente valutato e motivato le ragioni difensive addotte dalla contribuente
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile. Ha osservato che la procedura di accertamento mediante studi di settore è basata su presunzioni semplici che devono essere valorizzate alla luce del contraddittorio: ove il contraddittorio sia stato svolto (come qui riconosciuto) e il contribuente non fornisca valide giustificazioni dello scostamento, l'Amministrazione può fondare l'avviso anche sul solo scostamento. Il ricorso è stato altresì ritenuto carente di specificità perché non riproduceva i dati essenziali (valori dei ricavi dichiarati e ricavati dallo studio) necessari per valutare la questione, e quindi non consentiva al Collegio una valutazione sulle presunte carenze motivazionali dell'atto. Per questi motivi il gravame è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato aggiuntivo
Norme richiamate
artt. 62 e 62-sexies, d.lgs. 30 agosto 1993, n. 331
Richiamati come disciplina di riferimento per l'applicazione degli studi di settore/parametri e per la qualificazione degli stessi come presunzioni semplici da valutare alla luce del contraddittorio
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata nel quadro delle regole sull'accertamento fiscale; usata per inquadrare i poteri e i limiti motivazionali dell'atto impositivo
art. 3 Cost.
Citato dalla ricorrente in relazione al principio di uguaglianza; la Corte non ha ritenuto violato tale principio alla luce del contraddittorio e della motivazione
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha dato rilievo all'effettivo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale come tutela del diritto di difesa
art. 53 Cost.
Evocato in relazione al principio tributario; la Corte non ha ritenuto che l'accertamento, così motivato e dopo contraddittorio, violasse il principio di capacità contributiva
artt. 115 e 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.
Norme processuali richiamate in tema di motivazione e specificità dei motivi d'impugnazione; la Corte ha censurato la carenza di specificità e di allegazione di dati essenziali nel ricorso
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova: la Corte richiama la necessità che chi deduce un fatto decisivo lo alleghi con sufficiente precisione e che l'Amministrazione dimostri i fatti posti a fondamento dell'accertamento, fatto salvo che dopo il contraddittorio lo scostamento non giustificato possa essere utilizzato dall'Ufficio
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato in relazione alle regole sul procedimento amministrativo e sul contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato svolto e valutato
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma relativa al contenuto e alla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione una volta svolto il contraddittorio e spiegata l'applicabilità dello studio prescelto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma citata ai fini dell'indicazione dell'obbligo di versamento integrativo del contributo unificato; la Corte dà atto dell'applicabilità di tale misura
Massime di principio
- Gli studi di settore/parametri costituiscono presunzioni semplici: la loro portata probatoria va valutata dopo lo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale
- Se il contraddittorio è stato effettivamente svolto e il contribuente non fornisce giustificazioni valide per lo scostamento, l'Amministrazione può fondare l'avviso anche sul solo scostamento rilevato
- In sede di impugnazione è necessario riprodurre i dati essenziali (es. valori dei ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio) per consentire al giudice una valutazione sulla rilevanza e fondatezza della pretesa; l'assenza di tali allegazioni può rendere la doglianza inammissibile
- L'onere della prova è ripartito: l'Ufficio deve documentare i fatti su cui si fonda l'accertamento, ma il contribuente ha l'onere di dimostrare le condizioni che escludono l'applicabilità degli studi o giustificano lo scostamento
- Le doglianze vaghe o non sufficientemente specificate in cassazione (mancata riproduzione dell'atto impugnato o dei dati essenziali) sono destinate a essere dichiarate inammissibili
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve integrare il mero rilievo dello scostamento con la dimostrazione dell'applicabilità concreta dello standard e con la risposta alle argomentazioni del contribuente
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