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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1520/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2005 fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello studio di settore. La ricorrente contestava che lo studio di settore fosse stato applicato in modo automatico e senza motivazione, che lo scostamento venisse considerato sufficiente da solo a fondare l'accertamento (nonostante non costituisse una grave incongruenza), che non fossero state rispettate le regole del contraddittorio endoprocedimentale e dell'onere della prova, e che la Commissione regionale non avesse adeguatamente valutato e motivato le ragioni difensive addotte dalla contribuente

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile. Ha osservato che la procedura di accertamento mediante studi di settore è basata su presunzioni semplici che devono essere valorizzate alla luce del contraddittorio: ove il contraddittorio sia stato svolto (come qui riconosciuto) e il contribuente non fornisca valide giustificazioni dello scostamento, l'Amministrazione può fondare l'avviso anche sul solo scostamento. Il ricorso è stato altresì ritenuto carente di specificità perché non riproduceva i dati essenziali (valori dei ricavi dichiarati e ricavati dallo studio) necessari per valutare la questione, e quindi non consentiva al Collegio una valutazione sulle presunte carenze motivazionali dell'atto. Per questi motivi il gravame è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato aggiuntivo

Norme richiamate

  • artt. 62 e 62-sexies, d.lgs. 30 agosto 1993, n. 331

    Richiamati come disciplina di riferimento per l'applicazione degli studi di settore/parametri e per la qualificazione degli stessi come presunzioni semplici da valutare alla luce del contraddittorio

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata nel quadro delle regole sull'accertamento fiscale; usata per inquadrare i poteri e i limiti motivazionali dell'atto impositivo

  • art. 3 Cost.

    Citato dalla ricorrente in relazione al principio di uguaglianza; la Corte non ha ritenuto violato tale principio alla luce del contraddittorio e della motivazione

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha dato rilievo all'effettivo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale come tutela del diritto di difesa

  • art. 53 Cost.

    Evocato in relazione al principio tributario; la Corte non ha ritenuto che l'accertamento, così motivato e dopo contraddittorio, violasse il principio di capacità contributiva

  • artt. 115 e 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.

    Norme processuali richiamate in tema di motivazione e specificità dei motivi d'impugnazione; la Corte ha censurato la carenza di specificità e di allegazione di dati essenziali nel ricorso

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte richiama la necessità che chi deduce un fatto decisivo lo alleghi con sufficiente precisione e che l'Amministrazione dimostri i fatti posti a fondamento dell'accertamento, fatto salvo che dopo il contraddittorio lo scostamento non giustificato possa essere utilizzato dall'Ufficio

  • art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamato in relazione alle regole sul procedimento amministrativo e sul contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato svolto e valutato

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma relativa al contenuto e alla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione una volta svolto il contraddittorio e spiegata l'applicabilità dello studio prescelto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma citata ai fini dell'indicazione dell'obbligo di versamento integrativo del contributo unificato; la Corte dà atto dell'applicabilità di tale misura

Massime di principio

  • Gli studi di settore/parametri costituiscono presunzioni semplici: la loro portata probatoria va valutata dopo lo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale
  • Se il contraddittorio è stato effettivamente svolto e il contribuente non fornisce giustificazioni valide per lo scostamento, l'Amministrazione può fondare l'avviso anche sul solo scostamento rilevato
  • In sede di impugnazione è necessario riprodurre i dati essenziali (es. valori dei ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio) per consentire al giudice una valutazione sulla rilevanza e fondatezza della pretesa; l'assenza di tali allegazioni può rendere la doglianza inammissibile
  • L'onere della prova è ripartito: l'Ufficio deve documentare i fatti su cui si fonda l'accertamento, ma il contribuente ha l'onere di dimostrare le condizioni che escludono l'applicabilità degli studi o giustificano lo scostamento
  • Le doglianze vaghe o non sufficientemente specificate in cassazione (mancata riproduzione dell'atto impugnato o dei dati essenziali) sono destinate a essere dichiarate inammissibili
  • La motivazione dell'avviso di accertamento deve integrare il mero rilievo dello scostamento con la dimostrazione dell'applicabilità concreta dello standard e con la risposta alle argomentazioni del contribuente

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