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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22637/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa agricola)

La controversia

La controversia riguarda il diniego/recupero di un premio comunitario per l’allevamento di bovini maschi relativo all’anno 2004. La società agricola aveva agito contro l’agenzia competente chiedendo la disapplicazione di un decreto dirigenziale e la condanna al pagamento del premio, sostenendo di avere utilizzato terreni in forza di contratti di comodato scritti e registrati e di avere agito in buona fede, nonostante contestazioni dei proprietari circa la legittimazione di chi aveva concesso il godimento dei terreni. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, valorizzando la buona fede dell’impresa e la disponibilità dei terreni per l’allevamento. L’agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina comunitaria sui controlli e sulle riduzioni/esclusioni dei premi, sostenendo che la società avrebbe dovuto provare l’assenza di colpa e che la colpa era in re ipsa per avere dichiarato di essere legittima ed esclusiva conduttrice di terreni concessi da soggetti non legittimati; 2) violazione della norma sulle dichiarazioni sostitutive, per avere ritenuto conseguibili le sovvenzioni nonostante una dichiarazione non veritiera sulla legittimazione alla conduzione dei terreni; 3) vizio motivazionale, per non avere la Corte territoriale verificato la legittimazione a disporre dei singoli terreni da parte dei comodanti. La società resistente proponeva anche ricorso incidentale condizionato, sostenendo da un lato che per la validità del comodato di terreni sarebbe sufficiente la disponibilità materiale del bene e, dall’altro, che la Corte d’appello non avrebbe potuto rilevare la nullità di un comodato in assenza di domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio della decisione impugnata, perché la Corte d’appello aveva accertato, anche sulla base degli esiti di un processo penale, l’assenza di colpa e la buona fede dell’impresa nella stipula dei comodati; pertanto, non era configurabile responsabilità per la dichiarata legittimazione alla conduzione dei terreni. Ha inoltre osservato che, secondo il regolamento comunitario richiamato, le riduzioni o esclusioni non si applicano quando l’imprenditore dimostri di essere esente da colpa, e che l’illecito amministrativo per indebita percezione di aiuti comunitari richiede non solo la falsità della dichiarazione ma anche un danno comunitario, non contestato nel caso concreto quanto alla sussistenza dei bovini registrati richiesti per il premio. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito; il terzo è stato respinto perché la motivazione della Corte territoriale non era apparente. Non essendo accolto il ricorso principale, la Corte non ha esaminato il ricorso incidentale condizionato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell’agenzia alle spese e distrazione in favore dei difensori della società.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 2419/2001, art. 41 (considerando)

    "In linea generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni se l'imprenditore ha presentato un'informazione effettivamente corretta o se può dimostrare che è esente da colpa"

    Le riduzioni o esclusioni dei premi comunitari non si applicano quando l’imprenditore dimostri di essere esente da colpa; la buona fede esclude la responsabilità per l’eventuale non veridicità della dichiarazione sulla legittimazione alla conduzione dei terreni.

  • Regolamento CE n. 2419/2001

    L’erogazione degli aiuti comunitari è subordinata all’allevamento di un certo numero di bovini registrati, requisito che nel caso non risultava contestato.

  • art. 3 L. n. 898 del 1986

    L’illecito amministrativo per indebita percezione di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie false è un illecito di danno: non basta la mera dichiarazione falsa, occorrendo anche un danno comunitario.

  • art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000

    Richiamato come norma sulla falsità delle dichiarazioni sostitutive, ma il relativo motivo è stato ritenuto assorbito per la mancanza di colpa della società.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La doglianza motivazionale è stata respinta perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione ritenuta sufficiente e non apparente.

  • artt. 1803 e 2697 c.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere che, ai fini del comodato di terreni, sarebbe sufficiente la disponibilità materiale del bene; il motivo non è stato esaminato per l’inammissibilità del ricorso principale.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e limiti della pronuncia del giudice; motivo non esaminato.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di rilevabilità d’ufficio della nullità; motivo non esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in presenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di aiuti comunitari agricoli, la sanzione o l’esclusione del beneficio non può fondarsi sulla sola inesattezza formale della dichiarazione, se l’imprenditore dimostra di essere esente da colpa e di aver agito in buona fede.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del fatto e dello stato soggettivo della parte.
  • L’illecito amministrativo per indebita percezione di contributi comunitari richiede, oltre alla falsità della dichiarazione, anche la produzione di un danno comunitario; la mera non veridicità dell’enunciato non è di per sé sufficiente.
  • Se la motivazione della sentenza di merito affronta il punto decisivo in modo non apparente e coerente, il vizio di cui all’art. 132, comma 2, c.p.c. non è configurabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioComodato
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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