Cassazione Civile, Ordinanza n. 13001/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di merito nel quale la lavoratrice aveva ottenuto una condanna in suo favore sia del Comune sia della cooperativa datrice di lavoro al pagamento di somme riconosciute in sentenza. La Corte d'appello, pur confermando sostanzialmente la decisione di primo grado, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado, motivandola con l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito depositata dalle parti. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione era stata disposta senza i presupposti di legge; con il secondo ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando una motivazione solo apparente sul capo spese. Ha anche chiesto la trattazione in pubblica udienza. Il Comune ha resistito con controricorso; la cooperativa è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i motivi, ritenendo legittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello. Ha escluso la trattazione in pubblica udienza, affermando che la questione era risolvibile sulla base di principi consolidati. Ha ritenuto esistente e sufficiente la motivazione addotta dal giudice di merito, ossia il contrasto nella giurisprudenza di merito, osservando che tale ragione rientra nel potere discrezionale del giudice e può integrare gravi ed eccezionali ragioni di compensazione se collegata all'oggettiva opinabilità della questione e al comportamento processuale delle parti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
trattazione in pubblica udienza
La valutazione dei presupposti per la trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può escluderla quando la questione sia decisa sulla base di principi consolidati.
violazione e/o falsa applicazione
È il parametro dedotto per censurare la compensazione delle spese sotto il profilo della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
È il parametro dedotto per censurare l'apparenza della motivazione in relazione all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost.
Il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa, ma lascia spazio alla compensazione nei limiti consentiti dalla legge.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni, purché sorretta da motivazione non illogica.
La motivazione sul capo spese deve raggiungere il minimo costituzionale e non può essere meramente apparente.
art. 111 Cost.
Impone una motivazione sufficiente e intelligibile della decisione giudiziale.
La Corte richiama per recepire le motivazioni del precedente conforme.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato a verificare che il giudice di merito non abbia violato il principio di soccombenza e non abbia fondato la decisione su ragioni illogiche o incoerenti.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal contrasto nella giurisprudenza di merito o dall'oggettiva opinabilità della questione, purché tale ragione sia effettivamente individuata e logicamente collegata alla lite.
- La motivazione del provvedimento di compensazione delle spese è sufficiente quando supera il minimo costituzionale; non è richiesto un particolare livello di approfondimento se la ragione addotta è chiara e non manifestamente erronea.
- La parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese solo in assenza di presupposti per la compensazione; altrimenti la deroga al principio di soccombenza rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- In sede di legittimità, la richiesta di pubblica udienza può essere respinta quando il ricorso sia decidibile sulla base di principi di diritto consolidati.
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