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Ordinanza

Ordinanza n. 510/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento, nei limiti di interesse dei ricorrenti, nonché previa sospensione e/o adozione dei necessari provvedimenti interinali, anche in via monocratica - del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0001400 del 19 dicembre 2025, pubblicato per estratto in pari data, nella parte recante la graduatoria finale di merito dei candidati appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti giudicati idonei all’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione (2025- 2026) di cui al concorso interno, per titoli ed esami, per complessivi 255 Allievi Marescialli; - del verbale n. 54 del 28 novembre 2025 del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, ad oggi sconosciuto; nonché ove occorrer possa, - del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0000512 dell’11 giugno 2025, contenente il bando relativo al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 Allievi Marescialli; - di ogni di tutti gli altri presupposti, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti.

Giustizia amministrativa202515737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso interno per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione per 255 Allievi Marescialli, nella parte in cui non inserisce i ricorrenti e subordina la loro posizione alla definizione del contenzioso pendente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano già impugnato la loro mancata ammissione alla procedura concorsuale. In quel precedente giudizio il TAR, con ordinanza cautelare, ne aveva disposto l'ammissione con riserva alla prosecuzione della procedura, anche ai fini della graduatoria finale, in relazione all'esito delle prove selettive. Dopo avere superato tutte le prove e conseguito un punteggio astrattamente utile, i ricorrenti hanno impugnato autonomamente la successiva graduatoria finale, sostenendo l'illegittimità della loro mancata inclusione, poiché l'Amministrazione aveva valutato i titoli posseduti ma aveva subordinato la loro posizione alla definizione del precedente contenzioso. È stata inoltre dedotta l'esigenza di una tutela cautelare interinale, anche in ragione dell'avvio del corso di formazione. Dal testo dell'ordinanza non risultano articolati ulteriori specifici motivi di legittimità.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente per consentire ai ricorrenti di frequentare con riserva il corso di formazione già avviato, confermando le statuizioni del precedente decreto presidenziale che aveva ammesso gli interessati al corso sino alla camera di consiglio. La misura non comporta l'inserimento dei ricorrenti nella graduatoria finale né alcuna modifica della stessa, e quindi non anticipa gli effetti della decisione di merito. Il Collegio ha valorizzato il fatto che i ricorrenti avevano superato tutte le prove concorsuali, ottenendo un punteggio astrattamente utile, in esecuzione della precedente tutela cautelare. Ha inoltre disposto la trattazione congiunta con il precedente ricorso, già fissato per il merito, in ragione della connessione oggettiva e soggettiva. Per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, stabilendo i relativi termini per richiesta, pubblicazione e deposito della prova. La fase cautelare è stata fissata per la trattazione di merito all'udienza pubblica del 20 maggio 2026; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l'accoglimento dell'istanza, limitatamente alla frequenza con riserva del corso.

  • art. 56 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare monocratica; il precedente decreto presidenziale adottato ai sensi di tale norma aveva ammesso provvisoriamente i ricorrenti a frequentare il corso fino alla camera di consiglio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato congiuntamente all'art. 41, comma 4, c.p.a. per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando un candidato, già ammesso con riserva alla prosecuzione di una procedura concorsuale mediante tutela cautelare, superi le prove e consegua un punteggio astrattamente utile, il giudice può consentirgli cautelarmente la frequenza del corso formativo, senza imporre in via interinale l'inserimento nella graduatoria né modificarne gli esiti.
  • L'ammissione cautelare alla frequenza di un corso concorsuale può essere disposta con riserva e non determina anticipazione della decisione di merito sulla legittimità dell'esclusione o della mancata inclusione nella graduatoria.
  • Quando due ricorsi riguardano fasi successive della medesima procedura concorsuale e presentano connessione oggettiva e soggettiva, il giudice può disporne la trattazione congiunta, anche per coordinare la decisione cautelare con il precedente giudizio.
  • Se l'impugnazione della graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i candidati inclusi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei relativi controinteressati; in presenza di un numero elevato di soggetti, può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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