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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31607/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli specificamente proponibili contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 12 marzo 2025 il G.U.P. del Tribunale di Catania ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, con aumento per la continuazione rispetto a una precedente sentenza di applicazione della pena già riguardante reati in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui ha dedotto omessa motivazione, violazione di legge, travisamento, illogicità ed erronea applicazione di legge. La Corte rileva che tali censure non attengono ai soli profili deducibili avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e quindi il ricorso è stato ritenuto proposto con motivo non consentito.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i soli motivi deducibili con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limita il perimetro del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • Le doglianze che investono omessa motivazione, travisamento del fatto, illogicità o generica violazione di legge non sono ammissibili se non rientrano nei limiti specifici previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivo non consentito, la Corte può pronunciare la decisione senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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