Cassazione Penale, Sentenza n. 01722/2026 del 15/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti del G.i.p. dott. Stefano Sala sostenendo: 1) che il giudice aveva anticipato il suo convincimento rigettando l'opposizione all'archiviazione, manifestato attraverso una annotazione a matita sulla copertina del fascicolo; 2) che lo stesso G.i.p. avrebbe dovuto astenersi perché, in relazione a fatti accaduti in un'udienza camerale del 16 maggio 2025, poteva assumere la qualità di testimone; 3) censurava inoltre la condanna al pagamento di una sanzione disposta dalla Corte territoriale
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata allegazione, già in sede di istanza di ricusazione, della documentazione a supporto dei motivi (es. la copertina con l'annotazione o il verbale d'udienza). Perciò non è stato possibile esaminare nel merito le deduzioni circa l'anticipazione di giudizio e l'incompatibilità per futura qualità di teste, ritenendo quest'ultima ipotesi meramente eventuale. La Corte ha altresì ritenuto legittima la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione e delle spese processuali: dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Richiede che all'istanza di ricusazione siano allegati i documenti a fondamento dei motivi; la mancata allegazione determina l'inammissibilità e la Corte d'appello non può supplire acquisendo d'ufficio la documentazione già nella fase di valutazione dell'ammissibilità
art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen.
Riferito al vizio di inosservanza della legge processuale come motivo di cassazione, richiamato nella critica all'operato della Corte territoriale
art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.
Riferito al vizio di motivazione (mancanza o manifesta illogicità) come possibile mezzo di impugnazione in Cassazione
Consente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricusazione inammissibile o infondata; la Corte ha ritenuto legittimo applicare la sanzione come misura per evitare ricusazioni strumentali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come criterio per la formulazione dei motivi in cassazione in materia di ricusazione (richiesta di specificità e rispetto dei requisiti formali)
Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibilità di aggravamento della sanzione per profili di colpa
Massime di principio
- Un'istanza di ricusazione è valutabile solo se è corredata, già in sede di deposito, della documentazione probatoria su cui essa si fonda; la mancata allegazione rende l'istanza e i successivi rimedi inammissibili
- La Corte d'appello non è tenuta ad acquisire d'ufficio documenti per sanare la carenza formale nell'istanza di ricusazione; l'acquisizione d'ufficio può avvenire solo dopo che la corte ha dichiarato ammissibile l'istanza ed entra nel merito
- La semplice prospettazione di una futura o possibile qualità di testimone del giudice non integra di per sé una causa di incompatibilità attuale e concreta; serve allegazione probatoria che dimostri un concreto contrasto di ruoli
- Le ricusazioni infondate o prive dei requisiti formali possono essere sanzionate con misure pecuniarie ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen.; presentare ricusazioni meramente speculative può comportare sanzioni e condanna al pagamento delle spese
- In sede di Cassazione sono richiesti motivi specifici, autosufficienti e ben documentati; censure generiche, non supportate da atti o documenti, sono dichiarate inammissibili
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