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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16956/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che li aveva ritenuti penalmnte responsabili di violazioni della normativa sui rifiuti. I motivi di ricorso denunciavano: 1) la errata attribuzione della responsabilita penale ai due Mangia per violazioni connesse alla gestione dell'impianto e allo stoccaggio fuori dall'area autorizzata, quando le prescrizioni dell'AUA sarebbero state rispettate solo dal titolare effettivo; 2) l'assenza di elementi probatori che dimostrassero che l'impianto di triturazione fosse effettivamente in funzione nel momento del controllo; 3) la natura amministrativa (non penale) delle violazioni relative alle prescrizioni tecniche e all'esuberanza dell'area rispetto all'AUA, con richiamo alla disciplina di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di Antonio e Pietro Mangia, ritenendo insufficiente la motivazione del Tribunale circa l'attribuzione ai due della gestione operativa dell'impianto (mancanza di elementi oggettivi certi che dimostrassero poteri di gestione di fatto): ha disposto rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione. Il ricorso di Giliberti Daniele è stato invece rigettato: la Cassazione ha ritenuto provata la sua responsabilità, ritenendo irrilevante che l'impianto non fosse in funzione al momento del sopralluogo, posto che elementi indiziari (sei sacchi contenenti residui della triturazione) giustificavano la conclusione che l'attività fosse stata svolta; inoltre la Corte ha escluso che l'ipotesi di cui all'art. 216, comma 4, possa ricomprendere l'esuberanza spaziale rispetto all'area autorizzata, affermando la rilevanza penale del superamento territoriale dell'autorizzazione. Giliberti è dunque confermato nella responsabilità e condannato al pagamento delle spese; per i due Mangia annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 216

    La Corte ha interpretato l'art. 216 come riferito al mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui all'art. 214 e non idoneo a ricomprendere il caso della esuberanza territoriale dell'area di deposito rispetto a quella autorizzata; pertanto lo scarto spaziale può assumere rilevanza penale e non rientra automaticamente nella previsione di mera rilevanza amministrativa dell'art. 216, comma 4.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 214

    Richiamato dalla Corte in relazione all'art. 216: le prescrizioni tecniche menzionate dall'art. 216 riguardano aspetti tecnici del trattamento, non l'ambito spaziale dell'attività. La violazione delle condizioni spaziali dell'autorizzazione non rientra automaticamente nelle ipotesi di cui all'art. 216, comma 4.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Corte di cassazione, Sez. III pen., 18 dicembre 2017, n. 56275

    Principio secondo cui la responsabilità penale per reati ambientali può gravare non solo sul formale amministratore ma anche su chi eserciti di fatto poteri di gestione; tuttavia l'esistenza di poteri di fatto deve emergere da dati oggettivi e deve essere adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • La responsabilità penale per violazioni in materia di rifiuti grava su chi esercita la gestione operativa dell'impianto: la qualifica formale non è esclusiva, ma anche i poteri di fatto possono arrecare responsabilità, purché dimostrati con elementi oggettivi e motivazione chiara.
  • La presenza personale sul sito o l'attività di controllo non sono, di per sé, prova sufficiente di poteri gestionali autonomi; il giudice deve indicare elementi concreti e decisivi che dimostrino l'effettivo esercizio della gestione.
  • Circostanze indiziarie rilevanti (es. residui di lavorazione trovati in loco) possono legittimare la prova dell'esercizio dell'attività anche se l'impianto non è in funzione al momento dell'accertamento; la valutazione degli indizi rientra nel giudizio di merito.
  • Il superamento del perimetro autorizzato di stoccaggio o attività può configurare responsabilità penale e non rientrare automaticamente nelle ipotesi di mera sanzione amministrativa previste per il mancato rispetto di prescrizioni tecniche; occorre valutare la natura e la gravità della condotta rispetto al titolo autorizzatorio.
  • In dibattiti analoghi è cruciale che la motivazione giudiziale specifichi con chiarezza quali norme siano state violate, chi fosse destinatario delle prescrizioni e quali fatti concreti giustifichino l'attribuzione della responsabilità.

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